Imposte

Crisi d’impresa verso il rilancio della composizione negoziata

Due le misure: transazione fiscale e autocertificazione di debiti fiscali e previdenziali

di Giovanni Negri

Rilanciare la composizione negoziata della crisi d’impresa, considerato comunque, malgrado la stentata partenza, un istituto chiave per evitare default imprenditoriali. Con questo evidente obiettivo, nel testo del decreto legge trovano posto due misure chiave, a più riprese sollecitate da parte degli operatori: l’utilizzo della transazione fiscale nel corso delle trattative e l’autocertificazione dei debiti fiscali e previdenziali.

Con la prima misura si prevede che l’imprenditore, nel corso delle trattative avviate nel contesto della composizione negoziata, può formulare proposte di accordi transattivi all’Agenzia delle entrate, all’Agenzia delle entrate-Riscossione, all'Inps e all’Inail che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo in grado di chiudere in maniera soddisfacente e alternativa alla liquidazione tutta la procedura, prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione.

La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l’esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l’assenza di pregiudizio per gli altri creditori.

Se la possibilità di transazione fiscale dovrebbe alzare l’appeal dell’istituto, con il secondo intervento si punta a snellire in maniera significativa tutta la procedura. Il Codice della crisi, infatti, nella versione attuale, prevede che l’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, presenti, tra gli altri, il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva e il certificato dei debiti contributivi.

Troppo spesso però la procedura sin dalla fase di avvio si incaglia a causa della difficoltà a ottenere dagli enti la documentazione necessaria. Molte domande rimangono così bloccate per settimane in attesa di risposta da parte delle amministrazioni. Così, il disegno di legge oggi al consiglio dei ministri apre alla possibilità che l’imprenditore depositi, al posto delle certificazioni previste, una dichiarazione con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima dell’istanza di nomina dell’esperto, la medesima documentazione. Una flessibilità la cui necessità si riflette sull’immediatezza dell’applicazione, non solo alle istanze presentate a fare data dall’entrata in vigore del decreto ma anche a quelle già depositate fino al 31 dicembre 2023.

Meno incisivi gli altri interventi in materia di giustizia civile contenuti nella bozza di decreto legge, deludendo le aspettative di chi, soprattutto avvocati, attendeva modifiche anche significative in vista della contestata entrata in vigore della riforma del Codice di procedura il prossimo 28 febbraio.

Si estendono così le misure sul deposito telematico degli atti ai procedimenti di volontaria giurisdizione: le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche utilizzando utilizzando il portale dedicato gestito dal ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici e delle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero.

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