Diritto

Crisi d’impresa, l’attestatore valuta la tenuta del piano di risanamento durante il Covid

I principi del Cndcec suggeriscono di sostituire le analisi tradizionali con gli scenari alternativi in caso di stato di incertezza relativo alla società

di Luca Dal Prato

L’attestatore potrà chiedere di sostituire le classiche analisi di sensitività con «scenari alternativi» laddove lo stato di incertezza dalla società non consenta di formulare previsioni accurate, in particolar modo in una fase così complessa come quella caratterizzata dal Covid. È quanto emerge dalla versione revisionata dei principi di attestazione dei piani di risanamento diffusi dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) e Fondazione nazionale dei commercialisti (Fnc). Una revisione riferita alla vigente normativa fallimentare e non al Codice della crisi, la cui entrata in vigore è fissata al 1° settembre 2021.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le linee guida in caso di stato di incertezza della società. In simili circostanze, il lavoro dell’attestatore sarà però complicato dall’individuare diversi Kpi (key performance indicator), scenario per scenario, che intercettano gli scostamenti rispetto al piano e i “punti di rottura” oltre i quali verrà meno il risanamento della esposizione debitoria ed il raggiungimento del riequilibrio finanziario (o, nel caso di concordati preventivi, l’adempimento della proposta concordataria). Spetterà invece alla società monitorare gli indici di sostenibilità, attivando tempestivamente «le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti».

Le iniziative da intraprendere

Gli stessi principi ipotizzano alcune iniziative da intraprendere, come: i cambi di strategia; la modifica del modello di business, il ricorso ad un diverso strumento di composizione della crisi (come nuovi accordi con i creditori, anche in sede di esecuzione di concordati preventivi in continuità ovvero nuove soluzioni concordatarie) o un’istanza di fallimento, eventualmente accompagnata dalla proposta di un esercizio provvisorio. La scelta di quale decisione intraprendere resterà comunque nella sfera di competenza e responsabilità esclusiva dell’organo amministrativo.

Le cautele da adottare

I principi suggeriscono poi all’attestatore di attenersi ad alcune cautele, quali quelle di accertarsi che le previsioni della domanda derivino da studi di settore emessi da soggetti autorevoli e aggiornati, considerare eventuali limitazioni alla capacità produttiva derivanti dalle prescrizioni igienico-sanitarie o suffragare lo scenario assunto con l’andamento corrente, più recente possibile, attingendo informazioni aggiornate dalla dinamica degli ordinativi e delle vendite. Qualora il lasso temporale per la cessazione delle circostanze eccezionali ecceda l’orizzonte di 3-5 anni, sarà invece necessario valutare gli elementi di coerenza del piano.

L’autodetermina dell’organo amministrativo

Prima del rilascio dell’attestazione sarà infine necessario che la situazione contabile di partenza (base dati contabile) e il piano siano oggetto di autodetermina da parte dell’organo amministrativo. L’attestatore deve infatti assicurarsi che il Piano sia in linea con quanto previsto dai principi di redazione dei piani di risanamento (paragrafo 2.3.1) consista in un documento scritto, conforme a quello approvato dall’organo amministrativo, sottoscritto e dotato di data certa. Pur nella più completa libertà di forma, slides, testi, tabelle e immagini non costituiscono il piano ma solo mere integrazioni.

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