Crisi d’impresa, l’insolvenza va segnalata subito
La riforma della disciplina della crisi di impresa individua le regole per la fase preventiva di allerta per l’emersione della crisi e la sua composizione assistita. Tra i princìpi cardini della riforma, l’intercettazione di un’insolvenza sin dai primi sintomi, per prevenirla. Va precisato che, mentre l’insolvenza è rappresentativa di uno stato di crisi, non è in assoluto detto che qualunque crisi d’azienda causi l’insolvenza o possa tradursi in tale. Così, ancorché funzionalmente collegate, crisi e insolvenza sono concetti autonomi.
L’articolo 4 della legge delega di riforma (in attesa di pubblicazione in Gazzetta) indica i soggetti che devono intercettare i segnali di crisi. In primis, l’organo di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico) ed il revisore legale, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni. È pure prevista una procedura di segnalazione esterna che compete ai creditori pubblici (come agenzia delle Entrate ed enti previdenziali). La segnalazione va fatta immediatamente all’organo amministrativo se il segnalatore è l’organo di controllo, a quest’ultimo se la segnalazione viene da creditori pubblici.
Se la risposta è inadeguata o manca, l’organo di controllo o il revisore deve informare tempestivamente l’organismo di composizione della crisi, la cui istituzione e composizione è sempre prevista dalla riforma. Invece il creditore pubblico deve sempre segnalare anche all’organismo di composizione il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.
La procedura di allerta ha caratteristiche diverse secondo il soggetto tenuto a segnalare. Se è tenuto l’organo di controllo o il revisore, va verificata l’esistenza di fondati indizi; se sono tenuti i creditori pubblici, va effettuata in presenza di inadempimenti di importi rilevanti e duraturi.
Il concetto di rilevanza è definito su criteri relativi, rapportati alle dimensioni dell’impresa. Il creditore pubblico è anche tenuto a segnalare subito al debitore il superamento della soglia limite e che effettuerà la segnalazione.
Grande è l’attenzione della riforma alla presenza dell’organo di controllo, cui demanda la tempestiva rilevazione della crisi e l’eventuale accertamento della perdita della continuità aziendale. In tale direzione va la notevole riduzione dei parametri di bilancio al cui superamento, nelle Srl, si renderà obbligatoria la nomina dell’organo di controllo.
Il legislatore disciplina la responsabilità del collegio sindacale (stranamente nella lettera f dell’articolo 4 non si fa più riferimento generico all’organo di controllo) e prevede misure premiali per l’imprenditore che tempestivamente propone istanza all’organismo di composizione della crisi. Per quanto riguarda la prima, i sindaci che segnalino agli amministratori in primis e poi all’organismo fondati indizi di crisi vedono azzerarsi la responsabilità solidale con gli amministratori per tutte le conseguenze pregiudizievoli dei fatti e delle omissioni successivi alla segnalazione. Per quanto riguarda i parametri per individuare i cosiddetti indizi della crisi, ila riforma prevede determinati indici di natura finanziaria (il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, gli indici di rotazione di scorte e crediti e l’indice di liquidità).
Quando il creditore è l’agenzia delle Entrate, occorrerà disciplinare con cautela tutte quelle situazioni in cui il debito origini da una attività di accertamento fiscale. Il rischio è che per pretese ritenute infondate o illegittime il contribuente decida di non pagare e di attivare il contenzioso. In tali ipotesi il debito tributario rimane tale anche se non definitivo. Allora la legge delega prevede alla lettera d) dell’articolo 4 di non computare tale debito nel calcolo dell’ «importo rilevante». Viceversa rientra nella fattispecie indicata la cosiddetta riscossione provvisoria, in pendenza di giudizio, per la quale peraltro è pur sempre possibile fare istanza di sospensione cautelare che però prevede tra i requisiti qualificanti il pericolo di un danno grave e irreparabile nei confronti del debitore. Con l’ulteriore conseguenza che tale fattispecie potrebbe concretizzare una eventuale causa di “crisi”.
Inoltre vanno valutati concretamente i margini per “negoziare” col debitore modalità e termini del rientro alla luce del principio di «indisponiblità dell’obbligazione tributaria» vigente in Italia e della qualità comunitaria dell’Iva. Il tema è stato già affrontato nell’ambito della transazione fiscale (articolo 183-ter della Legge fallimentare, poi riformulato), privilegiando, in base all’istituto ora vigente, la misura «non inferiore a quella realizzabile». Criterio che dovrà essere temperato, attesa la collocazione della «composizione assistita della crisi» rispetto a quella di cui all’articolo 183-ter.