Diritto

Crisi d’impresa, bloccata l’area della transazione fiscale

Nel testo del decreto Pnrr approdato in Gazzetta salta la possibilità di riduzione del debito anche per la composizione negoziata. Possibile rateizzare fino a 10 anni l’importo dovuto alle Entrate<br/>

di Marco Mobili

Nessuna possibilità di una riduzione del debito maturato con l’amministrazione finanziaria nella composizione negoziata della crisi d’impresa. La sorpresa arriva dal nuovo decreto (Dl 13/2023) sul Pnrr entrato in vigore sabato 25 febbraio e che, tra il testo approvato a Palazzo Chigi oltre il 16 febbraio e la versione pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» di venerdì 24 sera, prevede per le imprese in crisi la possibilità di ottenere la sola dilazione del pagamento del debito fiscale non più in 72 rate ma in 120, ossia in 10 anni. Nel testo del Dl 13 entrato in vigore trovano invece conferma le altre due disposizioni sui creditori e quella sulla possibilità di autocertificare il debito. Misure che, nelle intenzioni del governo puntano a sbloccare alcuni paletti che attualmente rallentano la piena operatività della riforma in materia di insolvenza prevista dal Codice della crisi d’impresa e che rientra tra gli obiettivi centrali del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sulla composizione negoziata, dunque, la novità arriva soprattutto dal comma 1 dell’articolo 38 del Dl Pnrr ter finalizzato a superare una delle principali difficoltà dell’istituto, ossia la corretta gestione del debito verso le casse dell’Erario o di altri enti pubblici e che, come ricorda il governo, nella stragrande maggioranza dei casi rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell'impresa in difficoltà.

In questo senso viene dunque previsto l’aumento da 72 a 120 il numero delle rate per spalmare nel tempo il debito dell’impresa maturato con le Entrate. L’imprenditore in crisi, come detto, non potrà però più sperare in una possibile riduzione del debito ma potrà contare solo in uno spazio temporale più ampio per chiudere la propria posizione. Allo stesso tempo, va detto, la dilazione più ampia garantisce il recupero da parte dello Stato di tutto il credito e quindi non genera di fatto una possibile perdita di gettito. Come spiega poi il governo nella relazione che accompagna il nuovo Dl presentato in Parlamento, la difficoltà economica dell’imprenditore non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede il Dpr 602 del ’73, perché la dilazione del pagamento «deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’interesse del salvataggio dell’impresa».

Le nuove norme intervengono, come accennato, anche a fornire maggiori garanzie ai creditori. Per questi ultimi, infatti, è prevista la possibilità una volta raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, di poter emettere una nota di variazione in diminuzione dell’Iva per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento così come prevede la legge Iva (Dpr 633/72). E rispetto al decreto Iva la possibilità della nota di variazione vien ancorata alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o degli accordi e non all’omologazione da parte del tribunale. Colpo di acceleratore per sbloccare le tante istanze di composizione negoziata ferme presso le Camere di commercio in attesa di nomina dell’esperto. Per tagliare i tempi burocratici necessari all’impresa per ottenere la certificazione dei debiti maturati sia fiscali sia previdenziali, si prevede che queste informazioni possano essere sostituite da una dichiarazione con la quale l’impresa attesta, sotto la propria responsabilità, di avere tempestivamente presentato l’istanza per il rilascio del certificato stesso agli enti competenti. L’eventuale mancanza delle informazioni contenute nelle certificazioni non crea problemi ai fini della valutazione di perseguibilità del risanamento. In questo caso entra in gioco l’interoperabilità delle banche dati degli enti creditori con la piattaforma telematica nazionale, per altro prevista dal Codice della crisi, e che consente il recupero veloce dei dati relativi ai debiti fiscali e previdenziali dell’impresa che ha chiesto l’avvio delle trattative.

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