Diritto

Crisi d’impresa, nella transazione fiscale remissione estesa ai coobbligati

La proposta deve essere comunque conveniente per l’Erario; iI creditori non aderenti conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati

di Giulio Andreani

La remissione accordata al debitore principale che conclude un accordo di ristrutturazione dei debiti libera anche i coobbligati. Lo prevede il comma 1 dell’articolo 59 del Codice della crisi, che estende ai creditori aderenti all’accordo di ristrutturazione il principio affermato dall’articolo 1239 del Codice civile, in forza del quale «la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori». Inoltre, il comma 3 stabilisce che, salvo diversa pattuizione, gli accordi di ristrutturazione della società sono efficaci anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; tuttavia, se hanno prestato garanzia, questi «continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto».

Con la circolare n. 34/E/2020 l’agenzia delle Entrate aveva già affrontato il tema della responsabilità dei soggetti coobbligati al pagamento dei debiti oggetto di transazione fiscale, affermando che non erano da considerarsi «ostative eventuali clausole volte ad estendere gli effetti remissori della transazione a favore dei coobbligati», potendo tali clausole «essere vagliate».

Dal tenore letterale di tale affermazione discende tuttavia che, secondo l’Agenzia, in vigenza della legge fallimentare, il mancato inserimento di siffatte clausole avrebbe escluso la liberazione dei coobbligati, poiché in tal caso non si sarebbe esteso automaticamente a essi l’effetto remissorio prodotto dall’accordo stipulato.

Se così è, la tesi sostenuta nella circolare non è però convincente, perché, quantunque in assenza di una specifica disposizione di legge, costituisce un principio generale quello per cui la remissione di un debito comporta il venir meno anche delle coobbligazioni relative a tale posizione debitoria. Trattandosi di un principio generale («immanente», come ha precisato la stessa Agenzia, nell’accordo di ristrutturazione), esso trova applicazione anche laddove non sia richiamato e, per la medesima ragione, può essere disatteso soltanto in presenza di una norma che disponga diversamente (come quella contenuta nell’articolo 184 relativamente al concordato preventivo) o di un patto contrario. Né può trarsi una differente conclusione dal fatto che, a differenza di quanto ora disposto dall’articolo 59 del Codice della crisi, l’articolo 182-bis della legge fallimentare non prevedesse espressamente l’applicazione dell’articolo 1239 del Codice civile agli accordi di ristrutturazione dei debiti; infatti, quella introdotta nel citato articolo 59 costituisce una esplicitazione che il legislatore ha evidentemente inserito al solo scopo di disciplinare più compiutamente e con maggior chiarezza la fattispecie, e non perché intendesse modificare il regime previgente.

In ogni caso, con riguardo ai ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e delle transazioni fiscali che verranno depositati da ieri, 15 luglio 2022, si applicheranno le disposizioni recate dall’articolo 59 del Codice della crisi, certamente più esplicite, le quali prevedono l’automatica liberazione dei coobbligati. Di tale effetto, per contro, l’agenzia delle Entrate dovrà tenere conto ai fini della valutazione della convenienza della proposta di transazione fiscale rispetto alla liquidazione dell’impresa debitrice.

A norma del comma 2 di tale articolo, la suddetta disciplina non si applica ai creditori non aderenti a cui vengano estesi gli effetti dell’accordo ai sensi dell’articolo 61 del Codice, mediante un accordo a efficacia estesa, i quali conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati. È tuttavia da ritenersi che questa eccezione non possa essere analogicamente estesa al cram down fiscale, con la conseguenza che, non solo l’approvazione “spontanea” della proposta di transazione, ma anche quella “forzosa” produce la liberazione dei soggetti coobbligati al pagamento dei debiti fiscali oggetto di transazione, sempre che tale proposta sia comunque conveniente per l’erario.

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