Curatore «contro» gli amministratori anche per la preferenziale
Il curatore fallimentare può esercitare sia in sede penale sia civile l’azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche in caso di bancarotta preferenziale per pagamenti eseguiti in violazione della parità di condizioni fra creditori. Le Sezioni unite civili (sentenza 1641) sciolgono i dubbi sulla possibilità per il curatore di proporre azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita che hanno fatto pagamenti “selezionati”.
Nel caso esaminato la Corte d’appello aveva escluso la legittimazione del curatore di una Società a responsabilità limitata, per i pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum. Per la corte territoriale l’azione di responsabilità non poteva essere esercitata senza una lesione del patrimonio sociale. I giudici di merito hanno precisato che la violazione della parità di condizioni tra creditori può generare una contesa tra posizioni individuali ma non comporta un pregiudizio per la massa creditoria, che mantiene la stessa consistenza, qualunque sia il creditore “prescelto”.
La decisione impugnata ha indotto i giudici della terza sezione a rimettere la palla nel campo delle Sezioni unite. Il “fallimento” lamentava il mancato rispetto degli articoli 216 e 240 della legge fallimentare, che riconoscono al curatore la legittimazione esclusiva a costituirsi parte civile nel procedimento penale anche contro il fallito, per i reati previsti dal Titolo V, inclusa dunque la bancarotta preferenziale che lede l’interesse della massa al pari trattamento.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle cosiddette azioni di massa, finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore «nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo». Le Sezioni unite sono state dunque chiamate a pronunciarsi sulla possibilità di ricondurre ad “azione di massa” la domanda proposta dal curatore fallimentare per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, fa dei “favoritismi” nei confronti di alcuni creditori. Per le Sezioni unite la risposta è positiva. Sbagliano i giudici di merito a partire dall’assunto che il pagamento preferenziale danneggi solo i creditori insoddisfatti ma non la società, in quanto operazione “neutra” per il patrimonio.
La “selezione” del creditore da pagare può comportare una riduzione del patrimonio anche superiore a quella che si determinerebbe con il rispetto del principio del pari concorso. La destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va, infatti, «considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale che espone i creditori alla falcidia fallimentare». L’interesse ad agire del curatore - concludono le Sezioni unite - ha natura procedimentale, in quanto teso ad attuare il pari concorso fra i creditori, e «va accertato riguardo al momento della proposizione della domanda, attenendo alla sua ammissibilità non al suo fondamento». Via libera dunque a una legittimazione unitaria per l’azione di responsabilità che sia ammessa contro gli amministratori anche di una Srl e anche per bancarotta preferenziale.
La sentenza n. 1641/2017 della Cassazione