Adempimenti

Da segnalare l’utile non erogato

di Paolo Meneghetti

Un altro elemento di dubbio nella compilazione del quadro RS, prospetto riserve, attiene al comportamento da tenere quando è stata approvata nel corso del 2017 una delibera di distribuzione utili che non è stata eseguita in tutto o in parte, nel senso che le somme sono state materialmente erogate ai soci in tutto o in parte nel corso del successivo 2018. Se si applicano alla lettera le istruzioni alla compilazione del rigo RS 136, si dovrebbe prendere atto che il decremento delle riserve avviene a seguito di distribuzioni, utilizzo riserve per copertura di perdite oppure destinazione di riserve ad aumenti di capitale. Ma se non si è manifestata l'effettiva distribuzione va comunque rilevato il decremento? Sul punto si ritiene che debba darsi risposta positiva, nel senso che a seguito dell’approvazione della delibera di distribuzione delle riserve, l'ammontare stabilito esce dal patrimonio netto per diventare un debito della società nei confronti dei soci. Quindi deve rilevarsi un decremento poiché in effetti il patrimonio netto della società alla chiusura dell'esercizio risulta diminuito. Su tale vicenda resta il dubbio su quale sia il corretto comportamento in materia di tassazione del dividendo. Infatti i dividendi erogati dal 2018 in poi a persone fisiche sono tutti assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo definito del 26%; ma la legge 205/2017 ha previsto un periodo transitorio nel quale applicare le regole del vecchio regime (partecipazione all'imponibile in base a varie aliquote per il socio qualificato senza operare alcuna ritenuta d'imposta) per tutte le delibere di distribuzione assunte dal 2018 al 2022. Non vengono citate le delibere assunte nel 2017 le quali, si ritiene, dovrebbero essere comunque comprese, a maggior ragione, nella disciplina della norma che regola il periodo transitorio, quindi senza applicazione di ritenuta d'imposta per soci qualificati, in senso conforme alla circolare Assonime 11/2018.

Infine una ulteriore ipotesi dubbia di incremento del patrimonio netto è rappresentata dai casi in cui applicando nel corso del 2017 il criterio del costo ammortizzato si è generato una riserva che va collocata nel prospetto del quadro RS. Pensiamo alla ipotesi frequente di iscrizione del debito verso i soci per finanziamenti infruttiferi erogati da questi ultimi. La società applicando il criterio del costo ammortizzato attualizza il debito ed iscrive, per la differenza tra valore nominale del debito e valore attualizzato, una riserva nel patrimonio netto. L'analisi della natura di detta riserva ha conseguenze sulla compilazione del prospetto poiché secondo taluni la riserva in questione ha natura di utili, secondo altri di capitale. Nella circolare Assonime 8 del 2018 il dubbio è stato ribadito emergendo una certa propensione a collocare tale riserva nell'ambito di quelle di capitale. E, del resto, se essa è il frutto di un apporto da parte dei soci, la natura della riserva dovrebbe essere proprio quella delle riserve di capitale.

Operando in questo modo si risolve facilmente il problema compilativo, poiché l'incremento di riserve di capitale è sempre possibile in corso d’anno, e l'ammontare dell'apporto va, in tal caso, collocato nel rigo 131 colonna 2 per poi confluire nella colonna 4 dello stesso rigo.

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