Imposte

Dai prestiti garantiti all’autocertificazione, le modifiche al Dl Liquidità

Gli emendamenti votati in commissione alla Camera in attesa dell’ok dell’Aula

a cura della redazione del Sole 24 Ore

Prestiti autocertificati e manleva per le banche
Introdotta l’autocertificazione per le richieste di prestiti con copertura della garanzia statale. Nell’autodichiarazione, chi chiede il prestito deve attestare che «l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica» oppure «dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione» (lockdown). Bisogna inoltre certificare che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi e che il finanziamento sarà utilizzato per «sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia».
Una parte delle attestazioni riguarda i vertici aziendali. In particolare bisogna certificare che il titolare e il legale rappresentante sono in linea con le norme anti-mafia, e non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne penali per evasione fiscale che comportino come pena accessoria l’interdizione dai pubblici uffici. I finanziament saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato, i cui dati devono essere indicati nell’autocertificazione con la quale si richiede il prestito. Il meccanismo del conto dedicato serve per facilitare i controlli ex post da parte della magistratura.
Gianni Trovati

Garanzie al 100%, il tetto sale da 25mila a 30mila
Ampliato il meccanismo delle garanzie pubbliche in linea con le ultime modifiche intervenute al quadro temporaneo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.
In particolare, si allarga il sistema dei prestiti garantiti al 100% dalla copertura pubblica, che potranno arrivare a 30mila euro mentre il limite previsto dal decreto originario era a 25mila euro. Si allunga anche il tempo di restituzione: non più il massimo di sei anni previsto dal decreto originario, ma 10 anni. Diventa possibile poi l’attivazione di prestiti con durata superiore a 10 anni (fino a 30) per i finanziamenti fino a 800mila euro, con copertura all’80% da parte della garanzia statale estendibile fino al 100% con l’intervento di coperture ulteriori come quelle dei Confidi.
Tutte le modifiche delle condizioni potranno essere applicate anche ai prestiti già attivati prima che sia convertito in legge il decreto, e che di conseguenza sono stati impostati sulla base delle regole del decreto originario.
Nel frattempo il governo lavora all’ampliamento a 10 anni anche dei prestiti caratterizzati da garanzia statale al 90%, vale a dire quelli rivolti a imprese fino a 5mila dipendenti e a 1,5 miliardi di fatturato. Questa ulteriore modifica è ora al centro dei negoziati con la Ue.
Gianni Trovati

Fiere cancellate:  credito d’imposta al 30%
Attribuito alle imprese per l’anno 2020, un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero se queste sono state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica legata al Covid-19. Più in dettaglio (comma 1), le manifestazioni disdette per cui è concesso il rimborso sono le manifestazioni fieristiche internazionali per la cui partecipazione era concesso sempre un credito d’imposta alle Pmi come previsto dall’articolo 49 del decreto-legge 34/2019 (decreto crescita). Le spese sono quelle legate all’affitto degli spazi e alle spese di allestimento. La misura del credtto d’imposta è riconosciuta nei limiti delle somme stanziate per l’anno 2020 sempre dal decreto crescita, ovvero 5 milioni di euro.
Da segnalare anche la norma che prevede che i beni donati per l’emergenza coronavirus (il riferimento è a operatori economici) diano diritto alla detrazione Iva sugli acquisti effettuati. Una precisazione importante perché la norma introdotta con il cura Italia (articolo 66 del Dl 18/2020) finiva per creare un “buco” sul fronte Iva con gli operatori costretti a sobbarcarsi il costo (fiscale) dell’Iva indetraibile a fronte di un’attività di beneficienza. Ora arriva la detrazione anche se va chiarita ancora la decorrenza dell’agevolazione.
Marzio Bartoloni

Stop alle segnalazioni per la Centrale Rischi
L’attivazione di un prestito accompagnato dalla garanzia pubblica determina per il beneficiario anche la sospensione delle segnalazioni alla Centrale rischi fino al 30 settembre prossimo. Sospensione che si applica «anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria». Così congegnata, la norma non determina quindi una moratoria generalizzata per le segnalazioni che individuano i «cattivi pagatori», cioè i debitori che non rispettano i tempi di restituzione e i piani di ammortamento dei prestiti già concessi. Il meccanismo serve a evitare che la macchina dei prestiti si inceppi, a causa di una segnalazione, nel caso di beneficiari a cui sia accordato un finanziamento con copertura statale.
L’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari dei prestiti garantiti arriva da un altro emendamento approvato, che prevede la possibilità di concedere il finanziamento garantito anche a soggetti che nei confronti dell’istituto di credito hanno posizioni «classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate» alla data di richiesta della garanzia, a patto che questa classificazione non sia precedente al 31 gennaio scorso.
Gianni Trovati

Garanzia Sace, stop alle delocalizzazioni
Rafforzati i paletti in capo all’impresa che fa richiesta di un prestito garantito dalla Sace. Oltre all’obbligo, già previsto dal Dl, di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, l’azienda beneficiaria non potrà delocalizzare la produzione. Tra i correttivi licenziati, è stato poi potenziato il paletto sull’impossibilità di distribuire dividendi o procedere al riacquisto di azioni proprie nel 2020: se l’azienda ha già effettuato una mossa in tal senso, lo stop scatterà per i 12 mesi successivi alla domanda di ammissione allo strumento. E il vincolo sarà applicato anche alle aziende soggette alla direzione e al coordinamento dell’impresa che ha fatto domanda. Ampliata inoltre la base di utilizzo del finanziamento garantito: oltre a essere destinato al sostegno dei costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, il prestito può essere usato per i costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda. Il finanziamento può essere altresì riservato, in misura non superiore al 20% dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale per cui il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa della pandemia.
Celestina Dominelli

Copertura statale anche per le Stp
A poter beneficiare della garanzia Sace saranno anche le associazioni professionali e le società tra professionisti purché, come per tutte le altre Pmi, abbiano già utilizzato fino a capienza massima il Fondo di garanzia gestito dal Mediocredito Centrale. Gli emendamenti hanno poi stabilito che la garanzia Sace può essere ottenuta anche per i crediti che le aziende cedono a banche e intermediari finanziari. Non solo. E potrà scattare altresì per soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese richiedenti a cui sia attribuito un rating almeno pari a BB+ o equivalente (se la “pagella” è inferiore a BBB-, i sottoscrittori si impegnano a mantenere una quota pari almeno al 30% del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa). Tra le aziende potenzialmente beneficiarie, poi, sono state incluse anche le imprese agricole che abbiano subito danni da eventi calamitosi e simili negli ultimi due anni e che non rientrano perciò tra le imprese “in difficoltà” ai sensi della normativa Ue, estromesse invece dallo strumento. Al quale non potranno accedere nemmeno le aziende che controllano direttamente o indirettamente una società con sede in uno dei paradisi fiscali compresi nell’elenco aggiornato Ue.
Celestina Dominelli

Le garanzie allargate alle cessioni di crediti
Il sistema delle garanzie statali sui prestiti si estende anche al Factoring. Prevista la possibilità di applicare le norme dell’articolo 1, quelle che disegnano i diversi meccanismi dei prestiti garantiti anche alle «cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente» (cessioni pro solvendo). L’estensione del meccanismo non potrà riguardare le cessioni già effettuate, ma solo quelle che si verificheranno dopo l’approvazione della legge di onversione e la conseguente entrata in vigore della nuova norma. Non solo: perché questa estensione diventi operativa serviranno due passaggi attuativi.
Il ministero dell’Economia, con un decreto di natura non regolamentare, dovrà stabilire le «modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l’esecuzione» di queste operazioni sotto l’ombrello della garanzia pubblica. E la Sace dovrà integrare la documentazione per permettere l’attivazione della copertura. In ogni caso, già la norma stabilisce che i limiti di importo del prestito, e le conseguenti percentuali di copertura pubblica in base all’architettura a più livelli delineata dal decreto, «sono riferiti all’importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti».
Gianni Trovati

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