Controlli e liti

Dal 1°gennaio sanzioni più miti per i corrispettivi elettronici

La legge di Bilancio 2021 introduce una distinzione nella tipologia di corrispettivi

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di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri, Riccardo Zavatta

Le sanzioni previste per le violazioni relative ai corrispettivi elettronici hanno trovato un'“autonoma collocazione” solo con la legge di Bilancio per il 2021.
Novità nella legge di Bilancio

Le nuove misure, più favorevoli rispetto alle precedenti, scattano sia nelle ipotesi in cui la contestazione dell’Ufficio riguardi violazioni pregresse sia quando è il contribuente a ravvedersi, in applicazione del favor rei. Inoltre, rispettando il parallelismo con le sanzioni relative ai corrispettivi “tradizionali”, anche le pene accessorie - sospensione della licenza/autorizzazione o dell’attività - dovrebbero valere solo nell’ipotesi in cui ci siano state contestazioni da parte del fisco e non in caso di ravvedimento.
In più occasioni è accaduto che i soggetti minori - i quali hanno potuto utilizzare i vecchi registratori di cassa fino al 2020 e inviare i dati dei corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo – abbiano regolarmente emesso lo scontrino o la ricevuta fiscale, annotato il corrispettivo nel relativo registro e liquidato l’imposta ma abbiano poi, per qualche ragione, omesso la trasmissione dei relativi dati. Si pone allora la questione d’individuare la sanzione applicabile per valutare se convenga sanare la violazione mediante ravvedimento operoso o attendere la contestazione dell’Ufficio e “chiedere” il cumulo giuridico.
Distinzione tra corrispettivi

La legge di Bilancio 2021 ha infatti agito sulla disciplina delle sanzioni in materia di corrispettivi su due fronti distinti: la revisione al ribasso delle penalità e la “distinzione” tra corrispettivi elettronici e non. Trattandosi di sanzioni più miti rispetto al passato non dovrebbero esservi dubbi sulla possibilità di applicare il principio del favor rei (articolo 3, commi 2 e 3, Dlgs 472/1997), nonostante sia espressamente previsto che le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2021.
D’altronde, è la stessa agenzia delle Entrate che conferma la sostanziale continuità tra le precedenti forme di documentazione (scontrino e ricevuta fiscali) e la memorizzazione/invio dei dati dei corrispettivi (circolare 3/E/2020), nonché l'applicazione del favor rei anche qualora sia prevista una norma di decorrenza (circolare 4/E/2016), com’è stato in occasione della riforma delle sanzioni amministrative (Dlgs 158/2015).
Parallelismo mantenuto
Fino al 2020, l’articolo 2 del Dlgs 127/2015 prevedeva espressamente l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, Dlgs 471/1997 (anche) per i corrispettivi elettronici. Con le modifiche della legge di Bilancio non si è dunque fatto altro, in sostanziale “continuità” con quanto già previsto, che “sdoppiare” la disciplina sanzionatoria dei corrispettivi tradizionali ed elettronici, oltre che rivederla in senso più favorevole. E questo mantenendo un evidente “parallelismo” tra le due normative, seppur nel rispetto delle peculiarità di ciascun sistema.
Ecco quindi che la nuova misura del 90% (con un minimo di 500 euro per ogni violazione, ossia per ciascun corrispettivo “irregolare”), prevista dall’articolo 6 in caso di mancata memorizzazione o trasmissione, dovrebbe applicarsi anche in caso di ravvedimento delle violazioni ante 2021.
E se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, com'è avvenuto in tutti i casi in cui il contribuente ha solo “dimenticato” di eseguire la trasmissione telematica, allora dovrebbe tenersi conto della sanzione di 100 euro per ogni trasmissione (giornaliera), senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.
Se da un lato è vero che la sanzione applicabile va determinata in funzione del momento in cui è commessa la violazione – in quest’ottica, le sanzioni sarebbero quindi quelle “vecchie” – dall’altro lato, però, dovrebbe ammettersi il favor rei (sanzioni nuove più miti) anche per ragioni di “proporzionalità” .
Ravvedimento operoso

In caso di ravvedimento operoso, inoltre, non dovrebbero scattare le sanzioni accessorie (sospensione della licenza/autorizzazione o dell’attività) di cui all’articolo 12, comma 2, Dlgs 471/1997. Infatti, volendo mantenere il parallelismo di cui si è detto, la condotta è punita solo “qualora siano contestate” quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio. Sostenere che il rinvio alle sanzioni previste per i corrispettivi tradizionali prescinde dalla contestazione delle violazioni implicherebbe un’inspiegabile penalizzazione per chi ha l’obbligo dei corrispettivi telematici. In tal senso depone anche la collocazione della disposizione all’interno della medesima norma (comma 2).

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