Professione

Dall’Ordine ai concorsi: per i professionisti incompatibilità più rigide sugli incarichi

Dopo la Cassazione sugli avvocati commissari d’esame e candidati all’Ordine il punto anche sulle altre categorie

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di Adriano Lovera

Tra leggi e regole deontologiche, si stringono ancora le maglie attorno al tema dell’incompatibilità fra cariche diverse, assunte negli organi professionali. A subire una nuova stretta, su un punto specifico, sono stati gli avvocati. Una sentenza della Cassazione (n. 27769 del 4 dicembre) si è occupata della ineleggibilità all’interno degli organi di rappresentanza dell’avvocatura (Consiglio dell’Ordine, Consiglio di disciplina, Cnf e Cassa previdenziale) dei componenti della Commissione per gli esami di Stato forensi.

Vincoli con cui si trovano a fare i conti anche altre categorie, come i notai e i dottori commercialisti. I consulenti del lavoro, poi, devono districarsi fra le regole delle incompatibilità anche quando devono decidere tra il consiglio di disciplina e l’incarico di revisore.

Gli avvocati

Con la recente sentenza la Suprema corte ha confermato che non si può essere eletti negli organi di rappresentanza della categoria per l’intera tornata elettorale successiva all’incarico di commissario negli esami di abilitazione, a prescindere dalla data di svolgimento delle elezioni. Quel che conta è la tornata elettorale, non l’immediatezza del voto. Dunque l’ineleggibilità resta valida fino al rinnovo successivo dell’organo di rappresentanza. Una decisione che nel pratico rischia di rendere sempre meno appetibile l’incarico di commissario d’esame.

I notai

Anche nel campo dei notai ci sono criteri selettivi per i membri della commissione del concorso pubblico per l’assegnazione alle sedi notarili, indetto dal ministero della Giustizia, un organo composto da magistrati, professori universitari e notai. I professionisti prescelti devono avere almeno dieci anni di anzianità, non aver mai riportato sanzioni disciplinari, inoltre negli ultimi cinque anni non devono aver esercitato attività di insegnamento in scuole di preparazione al concorso stesso.

Fra i paletti trasversali che si ritrovano nelle maggior parte delle professioni ordinistiche, c’è il divieto di essere al contempo consigliere nazionale, territoriale o di assumere incarichi negli enti di previdenza.

I commercialisti

Come successo per gli avvocati, anche nel caso dei commercialisti un’ordinanza della Suprema corte (21 maggio 2018, n. 12461) è intervenuta a correggere in senso più restrittivo un’interpretazione fornita inizialmente dal Consiglio nazionale sul punto che riguarda il limite massimo dei due mandati consecutivi da consigliere. Se per il Consiglio era plausibile interpretare il divieto solo per lo stesso incarico, quindi in teoria svolgere due mandati da consigliere e poi magari candidarsi per la presidenza, i giudici hanno stabilito che il criterio sia da intendere “tout-court”: dopo due mandati occorre “saltare” una tornata per potersi ricandidare, in qualunque veste. Un altro tratto comune alle principali professioni riguarda i vincoli che regolano la nomina a componente delle Commissioni disciplinari (provinciali o regionali), gli enti preposti ai procedimenti disciplinari verso gli iscritti agli Albi. In generale, non si può farne parte se nello stesso tempo si è consiglieri nazionali o territoriali.

I consulenti del lavoro

Ancora più rigido il regolamento per i consulenti dei lavoro. Chi vuol far parte del Consiglio di disciplina territoriale, oltre all’incarico di membro del Consiglio nazionale o provinciale, deve rinunciare a quello di revisore, non può ricevere mandati in seno alla Cassa previdenziale e neppure essere nominato in società o enti terzi, costituiti dai consigli e dall’ente pensionistico. Regole severe anche per i consulenti del lavoro componenti delle commissioni di certificazione - enti che su richiesta della parti, a livello provinciale, valutano la congruità dei rapporti di lavoro e svolgono attività di conciliazione e arbitrato - e per quelli nel Comitato di asseverazione, organismo che su richiesta dei datori “certifica” i contratti di lavoro utilizzati e la regolarità contributiva dell’impresa.

L’INCROCIO DEI DIVIETI

Avvocati
Impossibile incrociare le cariche di consigliere nazionale, consigliere dell’Ordine, componente del Cda o del comitato dei delegati della Cassa previdenziale, consigliere distrettuale di disciplina. Per chi ha fatto parte della Commissione d’esame forense, divieto di candidarsi nella tornata elettorale successiva per l’elezione negli organi sopra elencati

Commercialisti
Divieto di far parte al contempo del Consiglio nazionale, di un consiglio dell’Ordine, di un consiglio disciplinare o di svolgere l’incarico di consigliere negli organi direttivi della Cassa di previdenza

Consulenti del lavoro
Divieto di incrocio tra la carica di consigliere di disciplina con quella di consigliere o revisore, sia a livello nazionale sia provinciale, e con incarichi diretti o indiretti presso la Cassa previdenziale. Sono importanti anche i divieti relativi alla possibilità di contrarre incarichi da parte di datori di lavoro privati per quei professionisti che fanno parte del Comitato asseveratore, l’ente preposto a certificare i contratti di lavoro su richiesta delle imprese.

Notai
Per essere componenti della commissione del concorso pubblico per l’assegnazione alle sedi notarili, i professionisti devono avere almeno dieci anni di anzianità, non aver mai riportato sanzioni disciplinari e nei cinque anni precedenti non devono aver insegnato in scuole di preparazione al concorso

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