Dalle regole urbanistiche nessun impatto sulla classificazione catastale degli immobili
Il principio è affermato nella sentenza del 31 gennaio n. 80/2 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che si allinea alle indicazioni della Cassazione
Impatto zero per le normative urbanistico-edilizie. La classificazione catastale, che ha rilevanza per il fisco, è indipendente da ogni vincolo amministrativo o legislativo che non detti disposizioni in materia di catasto. Il principio è affermato nella sentenza del 31 gennaio n. 80/2 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
Secondo la decisione, «il presupposto della tassazione è costituito dall’imponibile come definito dalle norme di settore, a prescindere dall’applicazione al detto presupposto di altra normativa (che sia urbanistica, edilizia o persino tributaria, ma emanata per finalità diverse da quelle catastali)». Ad esempio, non hanno rilevanza le regole sull’applicazione dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa.
Seguendo una linea diversa, «si arriverebbe all’assurdo di escludere la tassabilità, ad esempio ai fini dell’Imu, di immobili per i quali non sia riscontrabile l’aderenza a tutte le prescrizioni urbanistiche e/o edilizie e non sia intervenuto il condono edilizio o siano addirittura non condonabili, impedendo così il doveroso concorso alle spese pubbliche, sancito dal citato articolo 53, del possessore di tali immobili (che siano indifferentemente a destinazione ordinaria o speciale, non operando l’appena citata norma fondamentale alcuna distinzione al riguardo)».
Questi immobili, infatti, pur essendo caratterizzati da irregolarità secondo normative appartenenti a settori diversi da quello catastale, «costituiscono comunque carico urbanistico, con tutti i conseguenti oneri per la collettività, per la loro stessa esistenza nel territorio, a prescindere dal diritto al rilascio del certificato di abitabilità (per le abitazioni) o di agibilità (per i negozi)».
A essere prevalente, quindi, è la linea indicata dalla Cassazione nella sentenza n. 11369/2003, in tema di classamento di beni immobili sottoposti a vincolo storico-culturale: qui si ribadisce «l’indipendenza del classamento da ogni vincolo amministrativo o legislativo non dettante disposizioni in materia di catasto». E si fa proprio il contenuto delle circolari dell’agenzia del Territorio n. 4/2006 e n. 4/2007, «la prima delle quali, nel paragrafo 3.2, specificamente riferito agli immobili a destinazione ordinaria (tra i quali rientra quello de quo), sottolinea la detta piena autonomia, ribadita anche alla pag. 8 della seconda circolare».