Decreto terremoto, sospensione tributi fino a gennaio 2019
All’ultimo minuto, si sposta in avanti il calendario delle scadenze per gli adempimenti e i pagamenti dei tributi e contributi dovuti dalle persone fisiche delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24 agosto 2016. Sono prorogate le scadenze di molti versamenti fissate al 31 maggio 2018. Si allungano fino al 16 gennaio 2019 i termini per il pagamento delle imposte, che potranno essere anche pagate in 60 rate, in luogo delle 24 prima previste. La nuova agenda è fissata dall’articolo 1 del Dl n. 55 del 29 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta dello stesso giorno. Il decreto si è reso necessario per assicurare la continuità di misure agevolative a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici , nel contesto di interventi funzionali a superare la fase emergenziale. I contribuenti diversi dai titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, dei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal terremoto versano i tributi sospesi, senza interessi e senza sanzioni, entro il 16 gennaio 2019. I contribuenti possono rateare gli importi dovuti fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data.
Prorogati anche i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi di assicurazione sospesi che potranno essere pagati, senza sanzioni e senza interessi, anche fino a un massimo di 60 rate mensili, in luogo delle precedenti 24, a decorrere dal 31 gennaio 2019. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento delle Entrate e dagli avvisi di addebito dell’Inps riprendono dal 1° gennaio 2019, in luogo del precedente termine del 1° giugno 2018.
Dal 1° gennaio 2019 riprendono pure le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali.
Il pagamento del canone tv è sospeso fino al 31 dicembre 2020, con ripresa dei versamenti, senza interessi e senza sanzioni, dal 1° gennaio 2021, con possibilità di frazionare i pagamenti fino a 24 rate mensili. È inoltre prorogata al 1° gennaio 2019 la sospensione dei pagamenti delle fatture relative alle utenze domestiche per i sinistrati che hanno dichiarato l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda. È infine disposto che, con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl, cioè entro il 28 luglio 2018, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone tv nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 29 maggio 2018. Sulle somme rimborsate non sono dovuti interessi.
Modello 770, le novità gestionali 2025: dalle note Covid al quadro ST
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware