Contabilità

Deducibili per cassa le spese collegate ai prestiti obbligazionari

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di Michele Brusaterra


Deducibili per cassa, con specifica opzione, gli interessi passivi e le spese sostenute per l’emissione di prestiti obbligazionari.

Risulta interessante il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 102/E del 28 luglio 2017, in materia di spese collegate a prestiti obbligazionari. Viene analizzato un particolare caso in cui, sostanzialmente, una serie di società, fra loro collegate e che hanno realizzato operazioni straordinarie aggregative, emettono prestiti obbligazionari, sostenendo anche spese di emissione.

Una di queste società, dopo aver emesso un prestito obbligazionario, con i soldi ricevuti dai sottoscrittori delle obbligazioni effettua un finanziamento alla società direttamente controllata.

Viene, quindi, chiesto all’amministrazione finanziaria se gli interessi passivi e le altre spese di emissione dei prestiti obbligazionari, possano essere assoggettate a deducibilità integrale per cassa, in ossequio a quanto disposto dal comma 13 dell’articolo 32 del Dl 83/2012, che stabilisce una regola speciale fiscale proprio in merito a tali componenti negativi di reddito.

L’istante vorrebbe utilizzare la norma speciale anche per le spese e gli interessi passivi che la società controllata rifonde e riconosce alla controllante che ha provveduto a erogarle il finanziamento soci visto che alla base, in capo alla controllante, vi è un prestito obbligazionario.

L’agenzia delle Entrate fa innanzitutto presente che, per verificare se le spese di emissione delle obbligazioni nonché, naturalmente, gli interessi passivi rientrino o meno nel campo di applicazione della legge 83/2012 piuttosto che dell’articolo 96 del Tuir, bisogna distinguere due ipotesi: se vi è l’esercizio, da parte del soggetto interessato, della facoltà di dedurre per cassa le predette spese, ovvero se non vi è l’esercizio di tale facoltà di deduzione.

È evidente che in quest’ultimo caso, la società dovrà far concorrere le spese stesse alla determinazione della deducibilità in base all’articolo 96 del Dpr 917/1986. Viceversa, in caso di utilizzo della facoltà di deduzione per cassa di cui al Dl 83/2012, allora, naturalmente, prevale tale norma speciale su quella presente all’interno del Tuir.

In quest’ultimo caso, ossia di utilizzo della norma speciale, l’agenzia delle Entrate osserva come la norma di cui al Dl 83/2012 stabilisca che la deducibilità per cassa spetta «nell’esercizio in cui sono sostenute (le spese, nda) indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio». In altre parole sono irrilevanti, per la finalità fiscale della norma in commento, le modalità di contabilizzazione delle spese in oggetto e, pertanto, «l’eventuale contabilizzazione delle stesse con il metodo del costo ammortizzato e la conseguente classificazione tra gli oneri finanziari non può determinarne una deducibilità temporalmente limitata per effetto dell’applicazione dell’articolo 96 del Tuir».

Per quanto concerne, invece, la deducibilità degli interessi per il finanziamento soci, con il denaro ricevuto dall’emissione del prestito obbligazionario, e delle spese di emissione del prestito obbligazionario stesso, ribaltate dalla controllante alla controllata, esse possono essere dedotte con il criterio di cassa solo dalla società (controllante) emittente il prestito obbligazionario. La società controllata dovrà, invece, assoggettare tali spese alla norma sulla deducibilità di cui all’articolo 96 del Tuir.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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