Controlli e liti

Definizione liti pendenti, scomputabili gli importi pagati della precedente sanatoria

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di Luigi Lovecchio

Dall'ammontare della definizione delle liti pendenti sono scomputabili anche gli importi pagati in occasione della precedente definizione agevolata (articolo 11, Dl 50/2017) non andata a buon fine, con il limite della non rimborsabilità della eventuale eccedenza. La conferma giunge dalla risposta n. 136 dell’agenzia delle Entrate ad una istanza di interpello ( clicca qui per consultarla ).

Un contribuente aveva impugnato un avviso di recupero di un credito d’imposta. Nelle more del contenzioso, che vedeva soccombente l’Entrate in entrambi i gradi di merito, lo stesso aveva chiesto la definizione agevolata, ai sensi dell’articolo 11 del 50/2017. Allo scopo, l’interessato versava però i soli interessi e non anche l’importo del tributo recuperato. Perciò l’Ufficio ha notificato il rigetto della definizione, impugnato anche questo davanti alla Corte di cassazione.

Ora l’istante vorrebbe avvalersi della nuova definizione delle liti pendenti, con riguardo alla lite originaria sull’atto di recupero (articolo 6, Dl 119/2018). A tal fine, egli chiede pertanto: a) se l’importo da pagare sia pari al 5% dell’ammontare del tributo; b) se possa essere scomputato quanto pagato in occasione della precedente sanatoria; c) se l’eccedenza pagata possa essere chiesta a rimborso.

L’Agenzia conferma che la sanatoria si ottiene con il versamento del 5% dell’imposta, poiché l’Ufficio era stato integralmente soccombente in primo e secondo grado e la lite pendeva in Cassazione alla data del 19 dicembre 2018. Il documento di prassi inoltre riconosce la deducibilità degli importi versati in occasione della precedente definizione, non perfezionata. Infine, si conferma che qualsiasi eccedenza di pagamento, a prescindere dalla causa che l’ha generata, non è rimborsabile, stante la nettezza della previsione legislativa di riferimento.

Vale peraltro ricordare che non potrebbe essere definita invece la lite sul diniego della precedente definizione, per ragioni di carattere sistematico (circolare 6/2019 delle Entrate).

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 136/2019

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