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Delega fiscale, il ruolo fondamentale dei difensori

La delega fiscale esprime valori e finalità condivisibili da parte dell’avvocatura specialistica. All’interno del testo non secondarie sono le rimodulazioni del contraddittorio e delle sanzioni, temi oggetto di approfondimento critico in un recente convegno a Milano, alla presenza del viceministro Maurizio Leo. La semplificazione del procedimento passa attraverso l’applicazione generalizzata del principio del contraddittorio. Qui entrano in gioco due temi, l’uno de iure condendo e l’altro de iure condito .

Il primo è il tema del diritto al silenzio (Corte costituzionale 84/2021) che si connette al nuovo regime della prova – «l’ufficio prova in giudizio» – sicché le preclusioni devono rimanere circoscritte nella fase del procedimento e non estendersi al processo, dove la garanzia della difesa ex articolo 24 deve essere ad ogni modo assicurata (tranne le preclusioni specifiche previste dalle norme processuali).

Il secondo (principio del contraddittorio) è già codificato a pena di nullità nell’articolo 5 ter del decreto 218/97. Se si vorrà rafforzarne la portata, bisognerà prevedere, altresì, che (i) il contraddittorio sia assicurato anche obbligatoriamente nella sua fase di chiusura; (ii) che il diniego o il rigetto abbia una motivazione collegata alla successiva fase processuale, di talché l’avviso di accertamento sarà una fattispecie a formazione progressiva e la motivazione dovrà tener conto anche delle deduzioni del contribuente. Sarebbe perciò opportuna sia la soppressione dei commi 4 e 5 dell’art. 32 del decreto accertamento (600/73), che inibisce la produzione in giudizio dei documenti non prodotti all’Ufficio nella fase endoprocedimentale, in modo da garantire il rispetto del diritto di difesa sia l’estensione del contradditorio alla fase successiva a tutte le forme di verifica fiscale, comprese quelle “a tavolino”, escluse dal diritto vivente, ma recentemente oggetto di sollecitazione da parte della Corte costituzionale (sentenza 47/2023).

Venendo alle sanzioni, proporzionalità, adeguamento agli standard degli altri paesi, pieno rispetto del principio del ne bis in idem sono le parole chiave della delega fiscale, volte a rendere effettivo il principio espresso in maniera efficace dalla Cassazione dell’«idoneo bilanciamento tra l’interesse a sanzionare ed il diritto a non essere eccessivamente sanzionati» (sentenza 25509/20). Attualmente la sanzione amministrativa correlata alla violazione di una norma tributaria assume un carattere decisamente afflittivo, arrivando a superare anche la misura del 100% dell’imposta evasa.

Ben venga dunque il richiamo della delega alla necessità di un abbattimento del carico sanzionatorio, da attuarsi tuttavia non solo con la diminuzione della misura della sanzione, ma con l’applicazione effettiva del concetto di proporzionalità di matrice europea, intesa come l’adeguatezza della sanzione rispetto alla gravità della condotta in concreto. Fondamentale, affinché la riforma non resti lettera morta, sarà il contributo dei difensori nel sollecitare le Corti di giustizia all’applicazione della proporzionalità, ponendo fine all’attuale prassi degli enti impositori che applicano le sanzioni quasi sussistesse una «responsabilità oggettiva» del contribuente.