Contabilità

Delibere da revocare per ridurre le imposte sugli utili «qualificati»

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di Gerardy Bochicchio e Dario De Santis

La revoca delle delibere di distribuzione dei dividendi approvate prima del 1° gennaio 2018 può evitare la maggiore tassazione degli utili “qualificati” prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (ovvero la ritenuta a titolo di imposta del 26% introdotta dalla legge di Bilancio 2018 ), rappresentando quindi una valida alternativa per le società che siano state impossibilitate a distribuire tali utili entro lo scorso 31 dicembre.

La legge di Bilancio (articolo 1, comma 1006) prevede infatti uno specifico regime transitorio per le distribuzioni di utili prodotti fino al 2017 e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, in base al quale continuano ad applicarsi le precedenti regole stabilite dal decreto del ministero dell’Economia del 26 maggio 2017 (ovvero la parziale concorrenza dell’utile al reddito complessivo del percipiente in luogo della nuova ritenuta del 26%).

Al contrario, i dividendi prodotti fino al 2017, la cui delibera di distribuzione è stata adottata anteriormente al 1° gennaio 2018, verranno assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del 26%, che in molti casi può risultare meno favorevole per il contribuente (si fa in particolare riferimento ai contribuenti con redditi inferiori ai 75mila euro relativamente agli utili 2017 e a tutti i contribuenti per gli utili prodotti in data antecedente).

Affinché i dividendi prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 risultino tassabili secondo il regime previgente, sempre che non sia stato possibile provvedere al loro pagamento entro quest’ultima data, si potrà revocare la delibera già approvata (naturalmente prima dell’effettiva distribuzione dell’utile) e procedere con una successiva decisione assembleare nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Le revoca della delibera avente ad oggetto la distribuzione degli utili è infatti espressione dell’autonomia decisionale dell’assemblea, in presenza di qualsiasi fatto che renda opportuno e/o utile far cessare gli effetti della decisione precedentemente assunta.

L’assemblea, tuttavia, deve deliberare tale revoca con il consenso unanime dei soci: il generale potere di revoca, infatti, trova un limite nei diritti acquisiti dai soci medesimi, alcuni dei quali potrebbero avere convenienza ad assoggettare l’utile distribuito alla nuova ritenuta del 26% (ovvero i contribuenti con redditi superiori ai 75mila euro relativamente agli utili prodotti nel 2017).

Vale da ultimo evidenziare come la revoca della delibera avvenuta prima del 1° gennaio 2018 non può essere considerato un comportamento abusivo in quanto il contribuente deve essere libero di scegliere il regime fiscale più favorevole.

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