Imposte

Detrazione del 20% per i giovani inquilini fino a 2.400 euro

Il Ddl di Bilancio cambia l’agevolazione per le case locate dai giovani fino a 30 anni

di Cristiano Dell'Oste

Cambia l’agevolazione per i giovani inquilini a basso reddito. La manovra per il 2022 - esaminata giovedì 28 ottobre dal Consiglio dei ministri prevede - per i primi quattro anni di locazione - una detrazione pari al 20% dell’ammontare del canone, entro il limite massimo di 2.400 euro di detrazione. Oggi, invece, la detrazione è in somma fissa e vale 991,60 euro per i primi tre anni.

L’agevolazione in questione è quella prevista dall’articolo 16 del Tuir, al comma 1-bis. Il disegno di legge di Bilancio punta a riscrivere tutto il comma, anche se i requisiti per accedere al bonus restano pressoché identici. In particolare, dal 2022 servirà:

● età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (oggi sono richiesti 30 anni senza precisazioni);

● stipula di un contratto di locazione in base alla legge 431/1998, quindi sia un contratto a canone libero, sia a canone concordato, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale (oggi la porzione non è menzionata);

● abitazione locata diversa da quella dei genitori o degli affidatari (invariato);

● reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro (invariato, sono i vecchi 30 milioni di lire).

La nuova detrazione promette di essere più vantaggiosa di quella attuale in presenza di canoni elevati. Ad esempio, un 25enne che stipula un contratto di locazione «4+4» con un canone di 500 euro al mese (6mila euro annui), maturerà una detrazione di 1.200 euro. Se il canone fosse di 750 euro, la detrazione salirebbe a 1.800 euro.

Il fatto che la manovra intervenga sul comma 1-ter lascia invariate tutte le altre regole per questo tipo di agevolazione. Che quindi dev’essere divisa tra gli aventi diritto e va rapportata al periodo dell’anno durante il quale la casa locata è adibita ad abitazione principale.

Inoltre, resta fermo che la detrazione può essere “monetizzata” in certi casi di incapienza: infatti, se il bonus è superiore all’Irpef lorda diminuita delle detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del Tuir, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©