Detrazione Iva, una complicazione in più sulle fatture d’acquisto
La detrazione dell’Iva anticipata di due anni crea disagio alle imprese le quali peraltro saranno in difficoltà nella procedura della registrazione delle fatture di acquisto.
L’ articolo 2 del Dl 50/2017 , anche nella versione risultante dopo la conversione nella legge 96/2017, prevede che il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati, può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Siccome l’Iva è detraibile quando l’imposta diviene esigibile per lo Stato e l’esigibilità coincide con il momento di effettuazione della operazione, si deve concludere che per i beni consegnati o per i servizi pagati nel 2017, il termine ultimo per detrarre l’Iva è il 30 aprile 2018 e cioè entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva dell’anno precedente.
Causalmente il termine coincide, per un bene acquistato il 31 dicembre o per un servizio pagato in tale data, con quello di quatto mesi entro il quale la fattura di acquisto deve essere pervenuta per evitare all’acquirente/committente la sanzione di una volta l’imposta ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997. Tuttavia può accadere che la fattura sia pervenuta entro tale termine all’acquirente/committente, ma che non sia stata registrata per svariati motivi (grande azienda con complesse procedure contabili interne, contabilità affidata a soggetti esterni, eccetera); se la detrazione non viene esercitata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata la detrazione è inesorabilmente perduta. Ne può scattare il premio di consolazione della deducibilità dell’Iva non detratta come costo in quanto vige il divieto all’articolo 99 del Tuir riguardante l’indeducibilità delle imposte per le quali è previsto il diritto di rivalsa.
L’anticipazione della detrazione giustificata dall’auspicata coerenza tra le fatture attive comunicate alla Agenzia dai soggetti emittenti con le registrazioni della fatture passive dei fornitori, è pretestuoso e questa disposizione si tradurrà in un’entrata per l’Erario in quanto per molte fatture i contribuenti perderanno il treno del diritto alla detrazione.
Incoerente appare anche il secondo comma dell’articolo 2 del Dl 50 il quale dispone che le fatture di acquisito devono essere registrate entro il termine della dichiarazione annuale Iva dell’anno di ricezione della fattura.
Ad esempio in presenza di un bene consegnato nel mese di dicembre 2017, con fattura emessa nello stesso mese ma ricevuta dal cliente nel gennaio 2018, l’Iva relativa a questa operazione è detraibile nella dichiarazione Iva del 2017 (da presentare entro il 30 aprile 2018), ma la fattura viene registrata nel 2018 entro il 30 aprile 2019. Difficile imputare in un anno una operazione registrata nell’anno successivo; i programmi di contabilità non lo fanno o se lo fanno la procedura è complicata. Peraltro anche l’agenzia delle Entrate in sede di controllo, non troverà riscontro tra le fatture registrate in un anno e l’imposta detratta per il medesimo periodo di imposta.
Queste novità decorrono per tutte le fatture emesse dal 2017 anche se la legge 96/2017 è entrata in vigore il 23 giugno.