Detrazione Iva e deduzione costi devono essere certificati
Dal 1° luglio addio alla scheda carburante con obbligo di certificare gli acquisti da parte dei titolari di partita Iva con fattura elettronica. Deduzione del costo e detrazione dell’Iva, quindi, agganciate a nuove regole.
La scheda carburante è il documento nato come conseguenza del divieto di fatturazione previsto per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate dagli impianti stradali. Oggi, chi acquista carburanti per autotrazione presso questi impianti, se intende detrarre (parzialmente) l’Iva e documentare la spesa ai fini della (parziale) deduzione dal reddito, emette la «scheda carburante».
Vi sono alcune eccezioni alla certificazione con la scheda carburante: gli acquisti effettuati da autotrasportatori professionali (di cose in conto proprio o di terzi) e quelli effettuati da chi si avvale del regime opzionale. La scheda va tenuta per singolo veicolo e gestita con periodicità mensile o trimestrale.
Dal 1° luglio la scheda carburante andrà in pensione e cambieranno le regole per dedurre il costo e detrarre l’Iva sulle spese in questione. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 164 del Tuir prevede che la deducibilità delle «spese per carburanti per autotrazione» sia condizionata al fatto che il pagamento avvenga con moneta elettronica. L’inciso indica che solo le spese per carburanti per i mezzi gommati disciplinati dalla citata disposizione saranno interessate dalla modifica varata con la legge di Bilancio. Le altre spese inerenti gli stessi gommati, quindi, non saranno soggette all’obbligo di pagamento con moneta elettronica per decretarne la deducibilità dal reddito. Anche le spese per gli altri mezzi disciplinati dallo stesso articolo sono esclusi dalle nuove regole (ad esempio, imbarcazioni da diporto). A maggior ragione, i mezzi i cui costi non sono disciplinati dall’articolo 164 (come gli autocarri) non sono interessati dal vincolo.
In tema di detrazione Iva, l’articolo 19 bis1 del Dpr 633/72, è stato modificato con un intervento che solo apparentemente è un clone di quello previsto in tema di imposte sui redditi. Stando alla lettera della modifica, infatti, risultano interessati dagli obblighi di pagamento tracciabili, oltre ai carburanti, anche tutti gli altri costi disciplinati dalla stessa disposizione quali, ad esempio, la custodia, la manutenzione, la riparazione, il noleggio, i leasing e quelli di utilizzo. Inoltre la modifica sembra applicarsi alle spese inerenti tutti i mezzi richiamati dalla disposizione e quindi anche ai natanti da diporto.