Corte Ue, detraibile l’Iva delle auto aziendali in uso promiscuo se c’è addebito al dipendente
La Corte di Giustizia ha tracciato i limiti dell’assoggettamento ad Iva delle operazioni assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso
La Corte di Giustizia ha tracciato con sentenza i limiti dell’assoggettamento ad Iva delle operazioni assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso (articolo 26 par. 1 lett. A) della Direttiva Iva 112/2006) nelle ipotesi di «utilizzazione di un bene destinato all’impresa, per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell’Iva».
Il procedimento – definito nella causa C-288/19 – ha dovuto chiarire l’imponibilità o meno ad Iva della messa a disposizione, da parte di una società tedesca, di autovetture (di cui una a titolo gratuito) per uso promiscuo a due dei suoi dipendenti occupati in Lussemburgo e residenti in Germania, nell'ipotesi in cui nel primo paese non vi era stato assoggettamento ad Iva dell’operazione (regime di franchigia per le piccole imprese) né conseguente detrazione dell’imposta versata a monte.
Con il rinvio, si è chiesto alla Corte Ue se l’articolo 56, par. 2 della Direttiva Iva, che individua il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto nei rapporti B2C (v. il corrispettivo interno articolo 7-sexies, c. 1, lett. e) del Dpr 633/72), ricomprendesse o meno anche la concessione in uso, a titolo gratuito, di un’autovettura (aziendale) destinata all’impresa di un soggetto passivo ai suoi dipendenti, qualora questi ultimi, a fronte di tale concessione, non avessero corrisposto alcun corrispettivo diverso dalla (parziale) prestazione della loro attività lavorativa (assenza di pagamenti o di parte della propria retribuzione in denaro).
La Corte, nel richiamare i propri precedenti (da ultimo C-94/19 in relazione al rapporto tra onerosità della prestazione e corrispettività delle controprestazioni ai fini Iva nei distacchi di personale), ha escluso l’esistenza del «nesso» di reciprocità a fronte della gratuità della «prestazione» e della mancata detrazione a monte, affermando correttamente che la corrispettività sarebbe invece configurabile nel caso in cui il dipendente rinunciasse ad una quota di retribuzione in denaro in cambio della prestazione erogata dal datore di lavoro (v. Fillibeck C-258/95 punti 14 e 15 e Astra Zeneca Uk C-40/09 punto 29) e nel caso il primo disponesse «permanentemente del diritto di utilizzare il veicolo per fini privati e di escluderne altre persone, dietro versamento di un canone e per una durata convenuta superiore a trenta giorni».
Una questione simile è stata affrontata di recente da Nt+Fisco, in un commento all’interpello n. 631/2020 delle Entrate che ha riconosciuto la detrazione integrale dell’Iva o per ipotesi specifiche o nei casi di veicoli assegnati in uso promiscuo al personale dipendente ma solo in presenza di addebito a carico del lavoratore del corrispettivo relativo all’uso privato del veicolo (utilizzo inerente integralmente l’attività di impresa a fronte di una prestazione di servizi resa dal datore di lavoro in favore del proprio dipendente dietro corrispettivo), con ciò escludendo (come si può evincere anche da C-288/19) la detrazione integrale nei casi di «autoconsumo di servizi» di cui all’ipotesi di deroga su base forfetaria (Decisione del Consiglio n. 2007/441- efficace sino al 31.12.2022) ex art. 3, c. 6, lett. a) del Dpr 633/72.
Roberta Braga
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