Adempimenti

Dichiarazione Imu-Tasi tardiva, ravvedimento in salita per gli enti non commerciali

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di Marco Magrini e Benedetto Santacroce


Ultimi giorni per la presentazione tardiva con sanzioni ridotte della dichiarazione Imu -Tasi per variazioni da comunicare verificatesi nel 2017. Il ravvedimento soprattutto per gli enti non commerciali, però, è in salita per difficoltà relative al software di controllo delle dichiarazioni telematiche a seguito dell’aggiornamento delle specifiche tecniche per questi soggetti pubblicate dal dipartimento delle Finanze lo scorso 10 luglio.

La scadenza del 1° ottobre 2018
Ma facciamo un passo indietro. Più in generale, il ravvedimento, se non sono dovute imposte, si perfeziona mediante presentazione tardiva della dichiarazione Imu-Tasi omessa entro il primo temine, con il pagamento della sanzione ridotta pari a 5 euro (un 1/10 di 51 euro). Se invece sono dovute imposte, non versate nel termine del 18 giugno 2018, la sanzione ridotta sarà pari a 1/8 del 30% dell’imposta non versata, oltre interessi, e si aggiunge a quella dovuta per la dichiarazione tardiva. La scadenza entro cui presentare la dichiarazione tardiva Imu-Tasi è di 90 giorni dal termine originario (ossia il 30 giugno), che quest’anno per effetto di sabato e domenica è slittato al 2 luglio. Di conseguenza, anche il termine per il ravvedimento slitta in avanti a lunedì 1° ottobre.

Le variazioni da comunicare
Le variazioni da comunicare che rendono obbligatoria la dichiarazione per il 2017 (per la generalità dei contribuenti sulla base del modello approvato con Dm 30 ottobre 2012), sono solo quelle da cui derivano riduzioni o esenzioni d’imposta e altre condizioni degli immobili che i Comuni non possono conoscere direttamente accedendo alle banche dati. Non comportano pertanto l’obbligo di dichiarazione le variazioni derivanti da atti notarili, quelle che transitano nel sistema d’interscambio dei dati catastali, eccetera.

Invio telematico per gli enti non commerciali
Discorso a parte per la presentazione della dichiarazione Imu-Tasi, con la modulistica approvata dal Dm 26 giugno 2014, per gli enti non commerciali che godono di esenzioni. Quest’ultima va effettuata in modalità telematica all’agenzia delle Entrate (ed è poi quest’ultima a inoltrarla ai Comuni) ed è sempre consigliabile.

Infatti gli enti che posseggono immobili oggetto dell’esenzione, all’articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e di culto e ricerca scientifica), in particolare nel caso di impiego promiscuo sia per attività rientranti nella casistica, sulla base dei presupposti di svolgimento delle attività con modalità non commerciali di cui al Dm 200/2012, sia per altre attività, tramite la dichiarazione confermano il diritto all’esenzione.

Le esenzioni per gli Enti non commerciali sono fondate su presupposti suscettibili di variazione di anno in anno e per ciascun immobile, ma differenti rispetto agli altri contribuenti, essendo collegate alle caratteristiche dell’attività svolta incidenti nella base imponibile e dell’imposta. Pertanto dovranno essere oggetto di indicazione nel quadro B della dichiarazione, per ciascuno degli immobili interessati alle modifiche intervenute i parametri all’articolo 5 del Dm 200/2012 (variazione rapporto d’impiego superficie o del tempo destinato all’attività agevolata e non, attività avente carattere di non commercialità).

Inoltre la dichiarazione consente, nei quadri C e D, dello speciale modello per gli Enc, in virtù delle variazioni intervenute, di esporre l’imposta dovuta, gli importi versati in acconto, l’eventuale versamento a saldo e, in caso di acconti esuberanti, il credito da riportare nell’anno successivo; per tali soggetti, diversamente da quanto avviene per gli altri contribuenti (che versano l’Imu-Tasi con un acconto e un saldo nel corso dell’anno di riferimento), l’adempimento si realizza con acconti a giugno e dicembre e saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

La questione aperta
Ma c’è un problema tecnico che rischia di complicare il ravvedimento della tardiva per gli enti non commerciali. Dal 10 luglio 2018 per la trasmissione devono essere utilizzate le nuove specifiche tecniche (versione 1/2018) e il relativo modulo di controllo messe a disposizione dal dipartimento delle Finanze. Questo significa che modulo di controllo e specifiche tecniche (versione 1/2015, in vigore dal 3 giugno 2015) utilizzate per l’invio entro il 2 luglio scorso non sono più attivi e i software delle dichiarazioni per gli Enc devono essere adeguati per poter procedere alla trasmissione telematica. A pochi giorni dalla scadenza, quindi, ci sono difficoltà riconducibili alla “struttura” del software pubblico di controllo dei file. Se non verranno risolte gli Enti non commerciali (Enc) e per evitare l’omissione non potranno fare altro che verificare la disponibilità dei Comuni destinatari a ricevere a mano, con raccomandata o con Pec le dichiarazioni.

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