Adempimenti

Dichiarazione Iva, il 30 giugno innesca il domino degli invii

Il termine «posticipato» diventa quello naturale che determina tardive, integrative e note di variazione

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Scade domani - martedì 30 giugno - il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020. È quindi opportuno fare il punto su alcune questioni che dipendono dalla formulazione non proprio felice del decreto Cura Italia, il quale con riguardo agli adempimenti tributari, ha preferito parlare di “sospensione” anziché fissare nuovi termini di scadenza.

Chi scrive ritiene che, di là delle espressioni utilizzate (e affinché l’agevolazione non si trasformi in una beffa), il 30 giugno rappresenti “il” termine per presentare la dichiarazione relativa al 2019.

Da ciò, a cascata, una serie di conseguenze. Vediamo le principali.

Dichiarazione correttiva

In primo luogo, chi ha già presentato il modello potrà correggere eventuali errori presentando entro il 30 giugno una “correttiva nei termini”.

Dichiarazione tardiva

Un secondo profilo attiene alla presentazione della dichiarazione dopo il 30 giugno, ma nei 90 giorni successivi. Si tratta della cosiddetta dichiarazione tardiva.

L’articolo 2, comma 7, Dpr 322/98 considera valide - e non omesse - le dichiarazioni presentate in ritardo, ma entro il prossimo 28 settembre (90 giorni dopo il 30 giugno). Per il ritardo e salvo violazioni sui versamenti, è dovuta la sanzione da 250 a mille euro (circolare 42/E/2016) con possibilità di ravvedimento.

La dichiarazione si considera invece omessa (e non opera il ravvedimento), pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta, se viene presentata dopo tale data. In ogni caso, presentare spontaneamente il modello (prima di qualsiasi attività accertativa) dopo il 28 settembre ed entro il termine per la prossima dichiarazione Iva, porta dei vantaggi. Sono infatti dimezzate le sanzioni proporzionali commisurate all’imposta dovuta (dal 60 al 120%, anziché dal 120 al 240) e possono aversi benefici sul fronte penal-tributario. Se poi dalla dichiarazione omessa non risulta un debito d’imposta, la sanzione tributaria è fissa e va da 150 a mille euro.

Diritto alla detrazione

L’allungamento al 30 giugno, inoltre, si riflette sul diritto alla detrazione, a due livelli:

1. sull’esercizio del diritto di detrazione che l’articolo 19, comma 1, Dpr 633/72 collega alla dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto (il riferimento è alle fatture di “competenza” 2019, ricevute in tale anno);

2. sulla possibilità di recuperare l’imposta a seguito di note di variazione in diminuzione, per le quali il presupposto si è verificato nel 2019 e la cui emissione può avvenire entro domani consentendo la detrazione nel dichiarativo in scadenza.

I pagamenti tardivi

Effetto trascinamento anche per i versamenti eseguiti fino alla data di presentazione della dichiarazione. Nel modello dovrebbero trovare spazio i debiti Iva di annualità pregresse forzosamente assolti, così come quelli relativi all’annualità 2019 versati ricorrendo al ravvedimento o a seguito di avviso bonario o cartella di pagamento (si veda quanto riportato sul Sole 24 Ore del 22 giugno).

Integrativa a favore ante 2019

Collegata al nuovo termine è anche la questione della dichiarazione integrativa a favore per anni precedenti il 2019. Pensiamo a un’integrativa sul 2018.

V’è infatti una distinzione a seconda che tale integrativa sia presentata entro oppure successivamente al termine di presentazione del modello per il successivo periodo d’imposta (2019):

1. chi ha presentato l’integrativa per il 2018 entro il 30 aprile scorso, può sicuramente detrarre il credito nella liquidazione periodica o nella dichiarazione da presentare domani o in compensazione (o chiederlo a rimborso se v’erano i presupposti in relazione al 2018);

2. analoga possibilità dovrebbe però valere anche per chi presenta tale integrativa entro domani (prima del modello 2020).

Del resto, la logica è quella della “precedenza”. Ciò che conta, cioè, è che l’integrativa preceda la dichiarazione dell’anno dopo. Né l’articolo 8, comma 6-ter, Dpr 322/1998 rappresenta un ostacolo insormontabile. Esso chiede infatti di presentare l’integrativa «entro il termine prescritto per la presentazione» della dichiarazione dell’anno successivo. E, se viene “prescritto” che detto termine è sospeso fino a una certa data, è a tale data che occorre riferirsi. Diversamente e in modo assai poco logico vista l’emergenza, occorrerebbe (in alternativa al rimborso, se spettante) utilizzare il credito Iva da integrativa per compensare debiti maturati a partire dal 2021 (articolo 8, comma 6-quater).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©