Professione

Dirigenti Entrate, ultima chiamata a fine settembre

di Maurizio Leo

Tra gli emendamenti presentati in commissione Bilancio della Camera per la conversione del Dl 50/17 alcuni riguardano la questione dei dirigenti incaricati, decaduti per effetto della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale .

In particolare, sono stati presentati ben cinque emendamenti, il primo dei quali a firma Nicoletti, che simmetricamente hanno individuato un univoco percorso di «messa a regime» della governance delle Agenzie fiscali, da realizzarsi attraverso la stabilizzazione e l’inquadramento, entro il 30 settembre 2017, nei ruoli dirigenziali di soggetti aventi particolari requisiti, tra i quali quello di aver svolto, negli ultimi otto anni e per almeno tre anni anche non consecutivi, funzioni dirigenziali nell’amministrazione di appartenenza. Il testo, peraltro, ha ottenuto parere positivo della Ragioneria, che non intravede problemi di copertura, e sembrerebbe sorretto da un ampio consenso politico.

Gli emendamenti hanno il merito di sollecitare il Parlamento su un problema rilevante che affonda le sue radici nel tempo e che riguarda il corretto articolarsi dell’azione delle Agenzie fiscali. Se non bastasse, i concorsi, che la Corte costituzionale individua quale strumento di accesso alle funzioni dirigenziali per le Agenzie, sono in una fase di sostanziale stallo, dettata dalle complessità, spesso inestricabili, della giustizia amministrativa chiamata a pronunciarsi sul tema. Uno stallo che va a svantaggio di tutti, dei “vecchi” dirigenti incaricati e di chi non era tale, ma aspira a un ruolo apicale, grazie a un concorso. Più in generale, è tutta l’amministrazione finanziaria a subirne un danno, sia in termini di funzionamento che di capacità di condurre una efficace azione di contrasto all’evasione fiscale e di sostenere i sempre più gravosi compiti di cui è onerata (patent box, voluntary disclosure 2.0 ecc.).

La situazione certamente non si risolverà da sola, ovvero senza che il legislatore compia una scelta chiara e auspicabilmente lungimirante. Si è tutti consapevoli della complessità del problema e della difficoltà di individuare una soluzione che raggiunga un equilibrio tra i diversi e spesso contrastanti interessi coinvolti. D’altra parte è difficile preservare e valorizzare allo stesso tempo le esperienze maturate nell’ambito degli incarichi dirigenziali “decaduti” e rispettare quanto stabilito dalla Corte costituzionale, dapprima con la sentenza 37/2015 sugli obblighi di concorso per l’accesso a funzioni dirigenziali e poi con la sentenza 187/2016, in merito alla stabilizzazione del personale sottoposto a eccessiva reiterazione dei contratti a termine. Certo è che qualunque scelta si faccia dovrà premiare il merito, la competenza – che su una materia specialistica quale il diritto tributario è particolarmente importante – e la capacità di organizzare servizi e uffici ad alto contenuto tecnico quali quelli delle Agenzie fiscali. Tutto questo, peraltro, va fatto nel quadro della necessaria continuità che deve caratterizzare l’azione amministrativa. In questo senso, assume importanza assoluta il 30 settembre 2017, data entro cui giungerà a scadenza il sistema di delega temporanea di funzioni dirigenziali previsto dal Dl 78/2015.

Crediamo che quella sia la data limite entro cui intervenire, risolvendo una questione che solo il senso di responsabilità delle strutture amministrative ha evitato che si traducesse in insormontabili problemi operativi a svantaggio dei contribuenti. Tutte le scelte che si possono fare hanno aspetti positivi e negativi, l’unica del tutto sbagliata è non scegliere. Ne va del futuro dell’amministrazione finanziaria.

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