Diritto

Dirimente l’attribuzione di un diritto esigibile

Non ci sono principi generali: ogni situazione va valutata caso per caso

di Angelo Busani

Nella redazione degli atti istitutivi di trust da stipularsi d’ora innanzi sarà rilevantissimo focalizzare quali sono i casi in cui «i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili … tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust».

Si può scommettere che la traduzione in pratica di questo principio (dal quale dipende l’applicazione della tassazione “in entrata” piuttosto che “in uscita”) darà luogo a infinite controversie, difficili da giudicare perché – trattandosi di una questione che andrà verificata caso per caso – manca il presupposto stesso per il formarsi di principi generali da calare nella prassi quotidiana.

Ad esempio, quando nell’atto istitutivo si dica che beneficiari del trust (alla morte del disponente) siano i figli Tizio e Caio del disponente e si affermi che, in caso di loro premorienza, il beneficio del trust è attribuito ai loro discendenti, sembra concretarsi il presupposto, indicato dalla circolare 34/E, per l’applicazione dell’imposta di donazione in sede di stipula dell’atto di dotazione del trust. Infatti:

i beneficiari sono individuati (o individuabili);

essi parrebbero da qualificare come «titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust».

Viceversa, se l’atto istitutivo prescrivesse che i beneficiari del trust saranno coloro che avranno la qualifica di coniuge e/o di figli del disponente (o, in mancanza di costoro, coloro che abbiano la qualifica di discendenti in linea retta del disponente) viventi nel momento in cui sopravvenga la morte del disponente stesso, allora probabilmente ci si troverebbe in una situazione non di titolarità «di diritti pieni ed esigibili», ma di una “mera aspettativa”: infatti, in questo caso, se è vero che la morte (in quanto evento futuro e certo) non è una condizione, bensì un “termine iniziale”, il presupposto dell’esistenza in vita di un soggetto al momento della morte di un altro soggetto è un evento futuro e incerto e, quindi, una “condizione”.

Ne dovrebbe derivare (basta questo irrisorio ragionamento a dimostrare quanto questa materia sia irta di complessità) che se l’attribuzione beneficiaria è sottoposta a condizione – quella dell’esistenza in vita di taluni soggetti in una certa data – allora colui che può beneficiare di un’attribuzione se la condizione si verifica non può qualificarsi come titolare di un “diritto”, ma appunto come titolare di una “aspettativa”.

Da ciò dovrebbe conseguire che non ci si troverebbe in una situazione di titolarità «di diritti pieni ed esigibili», con il risultato che l’applicazione dell’imposta di donazione non dovrebbe essere effettuata nel momento di apporto al trust, ma nel momento in cui il trustee attribuirà il patrimonio del trust ai beneficiari.

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