Esteso, in presenza di specifiche condizioni, anche alle imprese commerciali e industriali il differimento di ulteriori 30 giorni del pagamento dei diritti doganali e prorogati all’8 maggio i benefici che prima scadevano ad aprile. In dettaglio, il pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020 è differito per gli operatori che ne facciano richiesta e certifichino di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una sensibile diminuzione del fatturato, che varia dal 33% al 50% in ragione dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente.

Dunque, appena in tempo per le prossime scadenze, con la determinazione direttoriale 121878/2020 e la nota alle associazioni 121877/2020, l’agenzia delle Dogane supera una serie di paletti inizialmente posti ed estende le facilitazioni di pagamento coinvolgendo una platea più ampia di operatori. L’articolo 92, comma 3, del Dl 18/2020 aveva infatti previsto il differimento dei diritti doganali con pagamento entro il 30 aprile di ulteriori 30 giorni, sebbene questa proroga fosse stata limitata dall’autorità doganale ai soli spedizionieri, sulla base di una interpretazione restrittiva dell’articolo 112 del Codice doganale. Tuttavia, riconsiderata la questione, sulla base delle evoluzioni normative e di prassi (anche Ue) nel frattempo intervenute, oltre che sulla spinta di numerose associazioni di categoria, l’Agenzia rimodula il differimento del pagamento dei diritti doganali, estendendolo nel tempo in favore di un numero maggiore di soggetti professionali.

In effetti, una norma analoga a quella all’articolo 92, comma 3, del Dl 18/2020 non è stata adottata dal legislatore; a questa lacuna, però, fa fronte l’autorità doganale, concedendo un differimento del pagamento da attuarsi caso per caso, ma sulla base di un criterio puntuale.

Il cavalletto normativo è individuato (per analogia) nell’articolo 18 del Dl 23/2020, che consente il beneficio della sospensione dei versamenti tributari e contributivi per gli operatori che hanno subito una oggettiva e sensibile contrazione di fatturato. Più in dettaglio, la proroga in questione è concessa agli operatori che ne facciano richiesta e certifichino, in forma asseverata da un commercialista o revisore, di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato:
a) di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nel 2019 hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro;
b) di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019, se nel 2019 i ricavi sono superiori a 50 milioni di euro.

Vi è però un ulteriore punto di analisi. Sia la determinazione direttoriale, sebbene non nel dispositivo, ma nelle sole premesse, sia la nota alle associazioni, riferiscono che gli Uffici locali conservano in ogni caso la prerogativa di valutare istanze per la proroga in presenza di parametri diversi, qualora supportate da ulteriori evidenze attestanti la gravità della situazione economica e sociale.

Questo consentirà probabilmente ad imprese che non hanno avuto una così drastica riduzione di fatturato di accedere al beneficio, sebbene l’assenza di linee guida puntuali rischia in concreto di avere una applicazione troppo variabile a livello locale.

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