Controlli e liti

Disallineamento termini fiscali, la Corte dei conti: cambiare la norma

«Un ingiusto vantaggio per la parte pubblica da cancellare in conversione»

Corte dei conti critica sul disallineamento dei termini amministrativi e processuali presenti nel Cura Italia. La Corte dei conti pubblica una memoria sul Dl 18/2020, investendo anche la tematica sulla sospensione dell’attività degli enti impositori (articolo 67), sulla sospensione dei termini per i versamenti dei contribuenti (articolo 68) e, infine, sulla sospensione dei termini processuali (articolo 83). L’organo di giurisdizione contabile denuncia l’evidente disallineamento non solo dei termini, ma soprattutto delle posizioni processuali tra contribuente e Fisco, a discapito dei principi costituzionali di parità delle parti e di uguaglianza.

Ricordiamo brevemente le norme. L’articolo 67 dispone, a favore degli uffici, la sospensione generalizzata, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, di tutte le attività svolte, quindi di controllo, di liquidazione, di accertamento, di riscossione, compresa l’attività di contenzioso. L’ultimo comma prevede l’estensione del termine decadenziale di due anni dell’attività accertativa, i cui termini sarebbero spirati il 31 dicembre 2020 (l’anno d’imposta 2015 andrà così a scadere il 31 dicembre 2022).

L’articolo 68 prevede invece la sospensione, sempre dall’8 marzo al 31 maggio, dei versamenti posti a carico dei contribuenti, derivanti da cartelle di pagamento (comprese quelle da piani di rateazione) e avvisi di accertamento esecutivi. Su questi ultimi, la circolare 5/2020, con un’interpretazione assai dubbiosa, ha limitato il raggio di azione degli accertamenti esecutivi ai soli casi in cui il relativo carico sia stato già affidato all’Agente della riscossione, restando di fatto esclusi gli atti ancora pendenti al periodo di interruzione e gli atti non espressamente richiamati come avvisi bonari, piani di rateazione da adesione, mediazione o da conciliazione giudiziale. Inoltre, al termine del periodo di sospensione, il contribuente dovrà provvedere al versamento dell’importo sospeso, in un’unica soluzione ed entro il 30 giugno prossimo.

Infine l’articolo 83 dispone la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile (di 38 giorni), per il compimento di qualsiasi atto processuale, i cui termini di rito fossero ancora pendenti nel predetto intervallo temporale. Con la circolare 5/E, l’Agenzia ha chiarito anzitutto che il termine di sospensione di 38 giorni si potesse sommare al termine ordinario per proporre il ricorso (quindi 60, più 38).

Sin da subito è stato criticato il disallineamento dei termini di cui gode l’Ufficio rispetto alla posizione del contribuente, iniziando proprio dai termini processuali, più estesi a favore del primo (articolo 67), rispetto al secondo (articolo 83, comma 2).

La Corte dei conti chiede un intervento del legislatore in sede di conversione perché il disallineamento determina un ingiustificato vantaggio per la parte processuale pubblica, che potrà avvalersi di un più ampio margine di tempo per adempiere agli oneri del processo e chiede pertanto «di espungere dal testo dell’art. 67 il riferimento all’attività “di contenzioso”».

La Corte poi contesta l’estensione di due anni dei termini di decadenza degli accertamenti che si pone in evidente contrasto con un altro principio, quello cioè di corrispondenza, «per effetto di una sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici ben più ampia della sospensione dei versamenti». Ultima critica è sull’articiolo 68 relativo al versamento obbligatorio in un’unica soluzione ed entro il 30 giugno dei carichi sospesi, in cui «la mancata esplicita riproposizione della facoltà di rateizzare, nei modi ordinari, i carichi oggetto di sospensione, potrebbe comunque comportare elementi di incertezza in sede applicativa».

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