Dividendi distribuiti dalle Siiq tassati per trasparenza sul socio della società semplice
Differenziazione in base all’attività da cui promanano (immobiliare o meno) per identificare quelli da assoggettare a tassazione integrale o a una sostanziale esclusione
I dividendi distribuiti dalle Siiq (società di investimento immobiliare quotate) alle società semplici saranno assoggettati a tassazione presso i soci di queste ultime seguendo il particolare regime di trasparenza introdotto dall’articolo 32-quater del Dl 124/2019 e modificato dall’articolo 28 del Dl 23/2020 (decreto liquidità). Anche per tali dividendi, dunque, la previsione di un regime di imposizione “a monte” (differenziato, cioè, in base alla qualificazione tributaria del socio) ha risolto i problemi di doppia imposizione economica generatisi con la legge di Bilancio 2018.
Per i dividendi distribuiti alle società semplici è stato previsto un peculiare regime di imputazione del reddito ai soci, differente da quello noto ai fini delle imposte sui redditi (articoli 5, 115 e 117 e successivi del Tuir); infatti, quest’ultimo attribuisce ai soci il reddito imponibile determinato applicando criteri previsti per la categoria di contribuente cui appartiene la società partecipata, mentre l’articolo 32-quater in commento determina la quota imponibile dei dividendi distribuiti alla società semplice applicando regole proprie dei soci cui sarà attribuito il dividendo per trasparenza (circolare Assonime 3/2020). Ed è ancora diverso il regime di trasparenza previsto per il regime tributario delle Società di investimento immobiliare quotate (e per le immobiliari non quotate, le Siinq), il quale imputa ai soci non già il proprio reddito imponibile bensì l’utile civilistico ad esso associato (circolare 8/E/2008).
La disciplina delle Siiq (che è un regime opzionale) prevede un peculiare criterio di imposizione per l’attività immobiliare (attività di locazione immobiliare e gestione di partecipazioni immobiliari, la «gestione esente») e un regime ordinario per le tutte le altre attività (che rientrano nella «gestione imponibile»). In particolare, tale opzione comporta l’esenzione del reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare sia ai fini Ires che Irap. La parte di utile ad esso corrispondente viene assoggettata integralmente a tassazione all’atto della distribuzione in capo ai soggetti partecipanti, diversi dalle Siiq, mediante applicazione di una ritenuta operata (nella misura del 26 per cento) a titolo di acconto in capo ai soggetti imprenditori e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti. Il reddito derivante da altre attività, invece, segue il regime ordinario di imposizione. La ritenuta si riduce al 15 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati in base all’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998. Infine, la circolare 32/E/2015 ha chiarito che agli utili distribuiti dalle Siiq ai propri soci non residenti, si applicano le disposizioni convenzionali in materia di dividendi, sussistendo tutte le condizioni previste in tali accordi bilaterali.
Ciò premesso, con la legge di Bilancio 2018 si creano distorsioni impositive anche per i dividendi distribuiti dalle Siiq alle società semplici partecipate da società di capitale residenti, in quanto i dividendi incassati dalla società semplice sono integralmente assoggettati ad aliquota ordinaria Ires, sia per la parte di utile derivante dalla gestione imponibile che da quella esente. Al riguardo, l’articolo 32-quater riporta (comma 1, secondo periodo) alcuni casi di determinazione del dividendo imponibile in funzione del socio della società semplice; in particolare si dispone che se i dividendi della società semplice sono imputabili a soggetti tenuti ad applicare l’articolo 89 del Tuir (quindi, ad escludere i dividendi per il 95 per cento del loro ammontare), tali dividendi sconteranno l’Ires presso il socio solo per il 5 per cento del relativo ammontare.
Tuttavia, anche per gli utili distribuiti dalle Siiq occorre tener conto di un’interpretazione sistematica (articolo 32-quater, comma 1, primo periodo), secondo cui i dividendi saranno assoggettati a tassazione dai soci della società semplice (ipotizzando, dunque, che i dividendi siano incassati direttamente dai soci, come se la società semplice non esistesse). Con l’effetto che per i soci di una società di capitali residente dovranno essere differenziati i dividendi della Siiq in funzione dell’attività da cui essi promanano (immobiliare o meno) per identificare quelli da assoggettare, rispettivamente, a tassazione integrale oppure a una sostanziale esclusione.
Infine, da un’analisi comparata tra il regime ante legge di Bilancio 2018 e quello che si è delineato in seguito all’articolo 28 del Dl 23/2020, emergerebbe un miglioramento degli effetti impositivi sui dividendi distribuiti da una Siiq partecipata da società semplice tra i cui soci vi siano società di capitali residenti; infatti, se prima dell’entrata in vigore dell’articolo 32-quater la Siiq operava una ritenuta del 26 per cento a titolo di imposta (perché la società semplice non esercita attività di impresa) e poi il dividendo era distribuito senza ulteriori effetti (articolo 47, primo periodo, del Tuir previgente), ora la medesima ritenuta è applicata a titolo di acconto verso i soggetti Ires societari residenti soci della società semplice, con un effetto fiscale complessivo allineato alla minore aliquota ordinaria Ires.