Imposte

Doppia salvaguardia per evitare nuovi conteggi

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Ai fini Ace, le clausole di salvaguardia contenute nell’articolo 12 del Dm 3 agosto 2017 evitano che le disposizioni contenute nel Dm stesso producano effetti sul conteggio degli acconti Ires da versare entro il prossimo 30 novembre.

L’articolo 12 reca due clausole di salvaguardia, finalizzate, in linea di massima, a evitare di penalizzare comportamenti non coerenti con alcune disposizioni del Dm 3 agosto 2017, nello specifico quelle introdotte in attuazione dell’articolo 13-bis del Dl 244/2017 (comma 1), e quelle introdotte non in attuazione dell’articolo 13-bis, ma aventi pur sempre carattere innovativo, ossia, principalmente, le nuove disposizioni anti elusive per i gruppi societari.

La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 ha già avuto effetto sul periodo d’imposta 2016, poiché ha reso validi i comportamenti adottati in modo non coerente (ovvero coerente) con le disposizioni contenute nell’articolo 5 del Dm 3 agosto 2017. Tale effetto, unitamente alla mancanza di una previsione in tal senso, evita di dovere ricalcolare la base Ace del 2016 sotto questo primo profilo del Dm 3 agosto 2016.

La clausola di salvaguardia del comma 2 riguarda le disposizioni innovative non emanate in attuazione dell’articolo 13-bis del Dl 244/2016, ossia l’articolo 5, comma 8, lettera b), relativo alla irrilevanza ai fini Ace delle plusvalenze derivanti da conferimenti d’azienda e l’articolo 10, concernente le disposizioni antielusive. A tal fine, si dispone che con riferimento ai periodi d’imposta 2011-2017 sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni indicate, anche se non coerenti con le stesse.

Tuttavia, nel determinare gli incrementi di capitale proprio a partire dal 2018, dovrà tenersi conto delle nuove disposizioni anche in relazione ai fenomeni rilevati nei periodi d’imposta precedenti. Anche qui, però non vi sarà alcun obbligo di ricalcolo degli acconti con il metodo storico.

Con focus esclusivo sulle disposizioni antielusive per i gruppi societari contenute nell’articolo 10 del Dm 3 agosto 2017 al fine di evitare gli effetti moltiplicativi dell’Ace, è intervenuta poi la circolare dell’agenzia delle Entrate n. 26/E del 26 ottobre 2017 (capitolo 2), che ha confermato che per i periodi d’imposta dal 2011 al 2017 i comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dall’effetto positivo o negativo sulla determinazione dell’Ace, senza necessità quindi di presentare dichiarazioni integrative. Naturalmente il contribuente potrà anticipare gli effetti delle norme antielusive, purché ciò avvenga integralmente, non essendo possibile una parziale applicazione delle nuove norme. Se anche l’Ace sarà determinata in sede di calcolo delle imposte di bilancio 2017 con le nuove norme, non vi è obbligo di riconteggiare l’acconto da versare entro il prossimo 30 novembre 2017.

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