Imposte

E-commerce diretto, per i servizi di telecomunicazione si applica l’Iva del Paese del committente

Nelle operazioni B2C sopra i 10mila euro per via elettronica oppure relative a telecomunicazione e teleradiodiffusione

di Barbara Rossi

Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi (cosiddetti servizi Tbe dall’inglese telecommunication, broadcasting and electronic) nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta (B2C), l’Iva va applicata nel Paese del committente (se effettuate sopra la soglia dei 10mila euro).

L’identificazione di tali servizi e le nuove regole imposte a livello unionale e recepite nel nostro ordinamento impongono agli operatori un’analisi specifica.

Il regolamento di esecuzione Ue 282/11 del 15 marzo 2011 fornisce un elenco (non esaustivo, soprattutto alla luce dell’evoluzione tecnologica) e criteri per aiutare a individuare i servizi in esame (si veda la circolare 22/16).

I servizi di telecomunicazione (articolo 6-bis regolamento Ue), a titolo di esempio, sono:

1. servizi di telefonia fissa e mobile;

2. servizi telefonici forniti attraverso Internet (compresi i servizi Voip);

3. servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico di chiamata;

4. accesso a internet e al world wide web;

5. connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione a uso esclusivo del consumatore.

Mentre i servizi di teleradiodiffusione (articolo 6-ter del regolamento Ue) sono prestazioni consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici e televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l’ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.

Inoltre i servizi prestati tramite mezzi elettronici (articolo 7 regolamento Ue) - internet o una rete elettronica - per la loro natura rende la prestazione:

1. essenzialmente automatizzata;

2. corredata di un intervento umano minimo;

3. impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

L’elemento informatico è il mezzo fondamentale per usufruire del servizio: il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica tuttavia che il servizio reso sia un servizio elettronico.

Per i servizi Tbe il legislatore era già intervenuto con il Dlgs 45/2020, introducendo l’articolo 7-octies Dpr 633/1972 (di recepimento dell’articolo 58 della direttiva Iva 112/2006/Ce).

Il comma 1 stabilisce che si considerano tassate nel territorio dello Stato se rese a committenti soggetti non passivi:

1. le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;

2. le prestazioni di telecomunicazione e radiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.

Tale disposizione ha la finalità di tassare tali servizi nel paese di effettivo consumo, tuttavia anche in ottica di semplificazione per il fornitore sono previste deroghe (applicandosi la regola generale per i servizi B2C di tassazione nel Paese del fornitore) ove i servizi forniti rimangano sotto la determinata soglia di marginalità (pari a 10mila euro).

Alla luce novità introdotte dal 1° luglio 2021, per la soglia dei 10mila euro occorrerà considerare tutte le prestazioni di servizi B2C effettuate all’interno dell’Unione europea (diverse da quelle di stabilimento del prestatore) nonché delle vendite a distanza intraUe.

Per i servizi Tbe prestati, nel caso in cui il fornitore sia sotto tale soglia:

• se estero (stabilito in Stato membro diverso dall’Italia, ma non in altri Stati Ue) non dovrà applicare l’Iva italiana (salvo opzione in senso contrario), anche in caso di committente nazionale (comma 2);

• se soggetto stabilito in Italia (ma non anche in altri Stati membri) applicherà l’Iva italiana anche per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Ue, salvo opzione diversa (comma 3).

Articolo tratto dal Focus di Norme&Tributi «Il Fisco sull’e-commerce. Le nuove regole Ue e fuori Ue» in edicola con Il Sole 24 Ore di giovedì 10 giugno e nei giorni successivi disponibile a questo indirizzo

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