Adempimenti

E-FATTURA/2 - Niente fattura elettronica negli affidamenti diretti a società in house e aziende speciali

immagine non disponibile

di Giuseppe Munafò e Marzia Provenzano


Dal prossimo 1° luglio scatterà l’obbligo della fatturazione elettronica per i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture con un’amministrazione pubblica.

La circolare 8/E e il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 entrambi dell’agenzia delle Entrate hanno chiarito le modalità applicative precisando che la disposizione recata dall’articolo 1, comma 917 della legge 205/2017 (legge di Bilancio) «troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi».
In primo luogo si osserva come la norma operi nei confronti dei soli soggetti che assumono lo status di appaltatori, visto che lo sbarramento dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soli soggetti appartenenti al primo anello della filiera dei soggetti subappaltatori trova ragionevolmente il proprio fondamento nel comma 19 dell’articolo 105 del Codice degli appalti che espressamente prevede che «l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto».

La norma individua come primo presupposto lo status di appaltatore e come secondo presupposto l’obbligo di indicare nella fatture elettroniche emesse dai subappaltatori e/o dai subcontraenti nei confronti del soggetto appaltatore il codice identificativo della gara (Cig) e il codice unitario del progetto (Cup): ci si chiede se di tale norma possa estendersi l’applicazione anche nei confronti di “organismi in house” titolari di affidamenti diretti in regime dell’in house providing, quali le loro società partecipate e/o le Aziende speciali.
Per rispondere a tale interrogativi si evidenzia, in primo luogo, che gli affidamenti diretti in regime di house providing a società in house o ad Aziende speciali, non rientrando nell’ambito di applicazione del codice dei contratti ex art.5 del Dlgs 50/2016, restano esclusi dall’acquisizione del Cig ed il Cup.

Secondariamente si evidenzia che sia la norma di legge che il documento di prassi per filiera di imprese intendono i soggetti destinatari degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tale riguardo l’Anac, con Faq A8 e C4 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari (sezione contratti pubblici), ha precisato come non sussista l’obbligo di richiedere il codice Cig ai fini della tracciabilità in presenza di affidamenti diretti a società in house.

Pertanto, nella delineata considerazione che gli affidamenti diretti alle società in house ed alle Aziende speciali non sono identificati da alcun Cig, ne consegue che, non essendo possibile rispettare il precetto normativo che obbliga subappaltatori e/o subcontraenti a riportare nelle fatture da loro emesse nei confronti dall’impresa capofila il medesimo Cig e Cup intercorrente tra la stessa capofila e l’amministrazione pubblica, la normativa in oggetto deve intendersi non applicabile per carenza del requisito oggettivo.

In virtù di quanto sopra si ritiene ragionevole che le società in house e/o le Aziende speciali che operano a mezzo di affidamenti diretti, qualora affidino a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di servizio oppure qualora acquisiscano da terzi lavori e forniture per l’esecuzione del contratto di servizio medesimo non debbano richiedere a questi soggetti terzi l’emissione della fattura elettronica per le loro spettanze in quanto, poiché gli affidamenti non sono identificati da alcun Cig, non è possibile rispettare il precetto normativo che obbliga i subappaltatori e/o i subcontraenti a riportare nelle fatture da loro emesse nei confronti dall’impresa capofila il medesimo Cig e Cup intercorrente tra la stessa capofila e l’amministrazione pubblica.

Si ritiene ragionevole, pertanto concludere che la normativa in oggetto, per le società in house e le Aziende speciali, deve intendersi non applicabile per carenza del presupposto oggettivo previsto dalla fattispecie normativa in esame, fermo restando l’obbligo di ricevere le fatture elettroniche per le società e/o Aziende speciali incluse nell’indice delle Pubbliche Amministrazione (www.indicepa.gov.it). Sarebbe, comunque, opportuno, come promesso, un intervento chiarificatore dell’agenzia delle Entrate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©