Adempimenti

Eccedenze del Rol, calcolo decisivo per l’utilizzo a partire dal 2019

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di Paolo Meneghetti

Nella compilazione del modello Redditi 2019 sarà necessario fare particolare attenzione alla determinazione dell’eccedenza del Rol per la deduzione degli interessi passivi dei soggetti Ires. Infatti la determinazione di questo ammontare permetterà di capire se l’eccedenza sarà utilizzabile anche a partire dal 2019, visto che la deducibilità degli interessi passivi ex articolo 96 del Tuir è stata radicalmente modificata dal 2019 con il Dlgs 142/18.

In primo luogo va sottolineato che l’unica regola esistente da sempre (peraltro non ritraibile direttamente dal testo dell’articolo 96 del Tuir) consiste nell’obbligo (non facoltà) di utilizzare l’eccedenza del Rol formata in anni precedenti per compensare gli interessi passivi di periodo che eccedono lo stesso Rol di periodo: nel caso in cui non venga eseguita la compensazione e si voglia riportare a nuovo l’eccedenza del Rol, essa va considerata decaduta (circolare 19/E del 2009). Ma questa non sarà l’unica regola che dal 2019 sarà necessario considerare per gestire l’eccedenza del Rol.

Vedi il grafico: CASI E SOLUZIONI

I paletti al riporto a nuovo
Anzitutto, in linea generale, l’eccedenza del Rol non potrà essere riportata a nuovo in modo illimitato nel tempo bensì avrà un orizzonte temporale per l’utilizzo del quinto anno successivo, sicché la prima “nuova” eccedenza del Rol che si formerà nel 2019 (modello Redditi 2020) dovrà essere utilizzata entro il periodo d’imposta 2024.

Al contrario l’eccedenza del Rol derivante dal 2018 (modello Redditi 2019) potrà essere riportata a nuovo in modo illimitato nel tempo, principio quest’ultimo che deriva dalla risposta fornita in sede di interrogazione parlamentare il 30 gennaio 2019 in cui si è affermato che «alla luce del quadro normativo di riferimento, si registra la sussistenza di due regimi differenziati per il Rol contabile “vecchio”, che è illimitatamente riportabile, ed il Rol fiscale “nuovo” per cui è disposto invece un limite quinquennale».

In base a questa interpretazione, favorevole al contribuente, non vi saranno problemi temporali a usare l’eccedenza del Rol 2018 negli anni successivi, ma bisogna considerare altre limitazioni che vengono statuite con l’articolo 13 del Dlgs 142/18. Norma che subordina l’utilizzo della eccedenza del Rol 2018 al fatto che nel 2019 (e anni successivi) esistano interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti stipulati entro il 17 giugno 2016 e non modificati, in seguito, quanto a importo e durata del prestito.

L’esempio
L’ipotesi più semplice è quindi la seguente: la società Alfa Spa ha stipulato nel 2015 un mutuo chirografario da quale sorgono interessi passivi che nel 2019 ammontano a 100 euro a fronte del Rol “fiscale” di periodo 2019 pari a 80 euro. Dal momento che esiste una eccedenza del Rol 2018 di 30 euro tutti gli interessi di 100 verranno dedotti nel 2019, e verrà riportata a nuovo senza limiti temporali una eccedenza di Rol di 10 euro. Peraltro va sottolineato che l’articolo 13 del Dlgs 142/18 permette di scegliere liberamente quale Rol utilizzare prioritariamente, se quello di periodo o quello ereditato dal passato, ma alla luce dei chiarimenti in sede di interrogazione parlamentare sembra certamente più conveniente utilizzare prima il Rol “fiscale” di periodo che ha un orizzonte temporale di utilizzo non superiore al quinto anno successivo, rispetto al Rol pregresso che prevede un riporto a nuovo illimitato nel tempo. Resta fermo che nella medesima ipotesi di cui sopra, se il mutuo fosse stato stipulato nel 2017, ora non avremmo più alcuna eccedenza del Rol 2018 da utilizzare e l’unico strumento per controllare il tetto di deducibilità degli interessi passivi sarebbe il Rol “fiscale” di periodo.

I punti oscuri
Ci sono dubbi non risolti anche sul piano oggettivo: quali sono con precisione gli interessi passivi derivanti da “ prestiti” stipulati entro il 17 giugno 2016? Si considerano solo i mutui o anche i debiti derivanti da mero affidamento in conto corrente? Anche su questo secondo punto prende posizione la risposta all’interrogazione parlamentare, ma in modo non chiaro. Essa infatti recita: «La locuzione utilizzata dal legislatore “prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016” va intesa come riferita a rapporti di finanziamento passivi, con scadenza definita, in essere alla data del 17 giugno 2016, da cui originano posizioni debitorie del contribuente».

Vedi il grafico: CASI E SOLUZIONI

Questo lascerebbe intendere che non possono essere considerati gli interessi da semplice gestione del conto corrente, se non fosse che poi si aggiunge: «In tal senso, si ritiene che rientrino nell’ambito di applicazione della norma gli interessi passivi derivanti da rapporti debitori, aventi causa finanziaria, così come individuati dal previgente comma 3 dell’articolo 96 del Tuir». Ma la norma comprende anche gli interessi derivanti da finanziamenti passivi senza scadenza definita. Sul punto urge quindi una interpretazione univoca e chiara.

Gli altri approfondimenti

La determinazione del nuovo Rol fiscale (clicca qui per consultarlo)

di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni - Tratto da Guida alla Contabilità & Bilancio

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