Ecobonus su immobili dati in locazione: il Fisco abbandonerà le liti
Nella risoluzione 34/E l’indicazione di abbandonare il contenzioso, ma resta il nodo delle spese processuali
Abbandonare il contenzioso. Dopo 12 anni di resistenza, il Fisco alza bandiera bianca nella battaglia sull’ecobonus applicato agli immobili dati in locazione dalle imprese. L’indicazione per gli uffici è contenuta nelle ultime righe della risoluzione 34/E del 25 giugno (si veda l’articolo su NT+ Fisco). «Nella gestione del contenzioso pendente in materia - si legge - gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare - con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e
grado del giudizio - la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre
questioni».
Non si sa quante siano ancora le cause pendenti. È certo, però, che gli uffici delle Entrate - fino a poco tempo fa - hanno continuato a contestare l’applicazione della detrazione per il risparmio energetico quando il beneficiario è un’impresa che possiede immobili non utilizzati direttamente per la propria attività, ma dati in locazione ad altri soggetti, anche “parti correlate” al possessore. È il caso tipico delle società immobiliari di gestione, ma anche dei gruppi - spesso a controllo familiare - in cui ci sono diverse società “specializzate”: una o due imprese manifatturiere, una immobiliare che possiede capannoni e uffici, una holding come cassaforte di famiglia e così via.
La risoluzione 34/E prende atto dell’orientamento ormai consolidato della Cassazione. Un orientamento iniziato con le sentenze 19815 e 19816, depositate il 23 luglio 2019, e poi proseguito con le sentenze 29162, 29163 e 29164 del 12 novembre. Vengono così definitivamente superate le risoluzioni 303/E e 340/E del 2008. Prevale, in sostanza, quanto riportato nella legge istitutiva dell’ecobonus (la 296/2006) che parla semplicemente di «edifici esistenti», senza limitazioni di tipo oggettivo né soggettivo. Lo stesso chiarimento viene esteso anche al sismabonus, la cui norma base (il Dl 63/2013, articolo 16) cita genericamente «abitazioni» ed «edifici produttivi».
Le spese di lite
Prima della Cassazione c’erano già state decine di sentenze in primo e secondo grado favorevoli ai contribuenti. Alcune delle quali emanate anche dopo le ultime pronunce di legittimità, come la Ctr Toscana 151/4/2020, depositata lo scorso 6 febbraio, in cui non sono le Entrate avevano perso, ma erano state anche condannate a rimborsare oltre 4mila euro di spese di lite.
Proprio le spese del processo saranno un punto importante per molti contribuenti. Anche perché sarebbero un costo secco, non recuperabile. In caso di abbandono della pretesa erariale - ipotesi generalmente ricondotta alla “soccombenza virtuale” del Fisco - toccherà comunque al giudice liquidare l’esatto ammontare delle spese processuali, con la stessa sentenza che definisce la questione.
Rate non detratte e integrativa
Può capitare che - nel corso del giudizio o comunque a titolo cautelativo - alcune imprese abbiano smesso di portare in detrazione le quote annuali dell’ecobonus su immobili dati in locazione.
Per chi avesse adottato questo comportamento prudenziale, la risoluzione 34/E spalanca decisamente le porte della dichiarazione dei redditi integrativa, con cui recuperare la detrazione per le annualità “saltate”.
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