Adempimenti

Elenchi Intrastat con nuove soglie

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di Benedetto Santacroce

Dal 1° gennaio 2018 vengono introdotte delle sostanziali misure di semplificazione nella compilazione e negli obblighi di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat). In particolare tali novità sono contenute nel provvedimento 194409/2017 che l'agenzia delle Entrate e l'agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istat, hanno emanato ieri in attuazione dell'articolo 50, comma 6 del Dl 331/93 come modificato dal decreto milleproroghe (Dl 244/2016).

Le misure di semplificazione, che hanno il pregio di ridurre notevolmente il numero dei soggetti che sono chiamati a presentare l'Intrastat e che eliminano alcune duplicazioni negli obblighi comunicativi tra i predetti modelli e la comunicazione dei dati fattura, presenta qualche criticità rispetto al testo dell'articolo 50, comma 6 del Dl 331/93 così come risulta dalla legge di conversione del Dl 244/2016. Infatti da tale testo sembrava che i modelli Intrastat relativi ai servizi resi e ricevuti, con decorrenza dal 2018, dovevano definitivamente scomparire. Al contrario, dal provvedimento appena emanato si evince che tali modelli sopravvivono: quegli degli acquisti di servizi limitatamente alla parte statistica e per quelli resi sia nella parte statistica che fiscale. A dire il vero per questi ultimi era stato già evidenziato da queste stesse pagine che gli Intrastat dovevano permanere per gli obblighi imposti a livello unionale.

Comunque, a prescindere da questo disallineamento, il provvedimento di ieri presenta le seguenti importanti semplificazioni.

Gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Intra 2 bis) con riferimento a periodi mensili restano obbligatori, solo ai fini statistici, per i contribuenti per i quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro. Per gli altri contribuenti l'obbligo di comunicazione viene assolto con la comunicazione trimestrale dei dati fattura (articolo 21 Dl 78/2010 ovvero Dlgs 127/2015). Da tale comunicazione vengono anche acquisiti dall'agenzia delle Entrate i dati statistici di interesse dell'Istat.

Per gli elenchi delle cessioni intracomunitarie di beni (modello Intra 1 bis) l'obbligo di presentazione del modello Intrastat permane, ma l'informazione statistica per i soggetti mensili, diviene facoltativa se in alcuno dei quattro trimestri precedenti hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Per i servizi intracomunitari ricevuti (modello Intra 2 quater) gli elenchi Intrastat mensili sopravvivono, a soli fini statistici, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Nel caso in cui questi limiti non fossero raggiunti, il modello Intra 2 quater non deve essere presentato e l'informazione statistica è acquisita dall'agenzia delle Entrate con le comunicazioni dei dati fattura (articolo 21 Dl 78/2010 ovvero Dlgs 127/2015).

Per i servizi intracomunitari resi (modello Intra 1 quater) l'obbligo permane.

Sia per i servizi resi che ricevuti, un'ulteriore semplificazione introdotta è che l'informazione statistica va fornita con un dettaglio minore. In effetti non è più richiesto far riferimento al sesto livello della classificazione Cpa, ma ci si può fermare al quinto, con una riduzione di circa il 50% dei codici statistici da selezionare. Per questa semplificazione il provvedimento annuncia la creazione di un apposito motore di ricerca.

Per tutte le soglie sopra indicate il superamento va determinato per ogni singola categoria di operazione. Pertanto, ad esempio, se nel corso del trimestre un contribuente ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e nel medesimo periodo ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro sarà tenuto a presentare mensilmente l'Intrastat acquisti di beni e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

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