Contabilità

Bilanci, nella nota integrativa i presupposti della continuità

Sospeso il primo principio di redazione del bilancio, la prospettiva della continuità aziendale

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di Franco Roscini Vitali

L’articolo 7 del decreto 23/20 sospende il primo principio di redazione del bilancio contenuto nell’articolo 2423-bis del Codice civile, ovvero la prospettiva della continuità aziendale. Il principio contabile Oic 11, che illustra i postulati del bilancio, precisa che la continuità aziendale è sinonimo di funzionalità, di azienda in funzionamento.

La nuova disposizione

Contiene due limiti applicativi: uno temporale, riferito ai bilanci in corso nel 2020, e uno soggettivo perché riguarda le imprese che sono in continuità nell’esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, generalmente l’esercizio 2019. Per cui la disposizione non può essere applicata da parte delle imprese che, prima e indipendentemente dalla crisi, erano in situazione di perdita della continuità. L’articolo 7 precisa che il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Quindi, la norma collega strettamente i bilanci 2019 con quelli 2020 perché, per redigere il bilancio 2020 in base al principio generale della continuità, si deve dimostrare l’esistenza della stessa, alla data del 23 febbraio 2020. A questo punto gli amministratori dovranno fornire, nella nota integrativa ai bilanci 2019, le informazioni a supporto dell’esistenza del presupposto della continuità: le imprese che hanno già approvato il progetto di bilancio potrebbero integrare l’informativa quantomeno nel verbale redatto in sede assembleare.

Gli esempi

Per esempio, l’esistenza di un patrimonio netto di una certa consistenza rispetto all’indebitamento, costituisce di per sé un punto di partenza: tuttavia, è necessario anche il confronto con l’attivo immobilizzato per determinare il coefficiente di copertura delle immobilizzazioni. Infatti, un’impresa che presenta un attivo immobilizzato d’importo rilevante dovrebbe avere un patrimonio netto che copre il più possibile l’attivo e, per l’eventuale parte non coperta, dovrebbe essere presente nel passivo un indebitamento a medio/lungo termine. Questo indicatore è tra quelli richiamati dal principio di revisione Isa Italia 570 che inserisce tra le criticità l’eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine. Tra l’altro se la copertura è adeguata, il capitale circolante netto è positivo, compresi indici di liquidità e disponibilità: in ogni caso gli indicatori, finanziari e gestionali, contenuti nel principio di revisione costituiscono un’ottima guida anche per dimostrare l’esistenza della continuità.

Altri indicatori

Dal punto di vista finanziario, altri indicatori possono essere d’aiuto, così come il rendimento del capitale investito (Roi), indice di carattere misto economico-finanziario.Inoltre, la componente del Roi costituita dal reddito operativo, può essere messa in relazione alla capacità dell’impresa di diminuire i ricavi senza compromettere il punto di pareggio aziendale. Altre informazioni possono riguardare l’assenza o l’esiguità di costi capitalizzati (impianto/ampliamento/sviluppo), di intangibili “problematici” come l’avviamento e l’assenza d’imposte anticipate relative a perdite d’esercizio. Informazione importante, poi potrebbe essere la politica di distribuzione dei dividendi relativi all’esercizio 2019, ma anche di quelli precedenti. Quanto alle rimanenze un dato positivo, nel caso di valutazione con i metodi alternativi Lifo, Fifo e costo medio, è la differenza, se rilevante, con i costi correnti alla chiusura dell’esercizio, informazione richiesta dal Codice civile che deve essere presente anche nei bilanci precedenti.

In alcune situazioni gli amministratori potrebbero invocare i casi eccezionali richiesti dall’articolo 2423-bis, comma 2 del codice civile per effettuare il cambiamento del criterio di valutazione, applicando il principio contabile Oic 29 con imputazione dell’effetto del cambiamento nel saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio 2020. In questo caso, si presenta il problema della tassazione della differenza perché, a livello normativo, questo problema non è mai stato affrontato, come invece auspicato su queste pagine l’8 ottobre 2019 (“Nel magazzino aliquota 3% sulle rimanenze”).

Le imprese in utile

Questo non riguarda soltanto le imprese che hanno chiuso l’esercizio 2019 con un utile di bilancio perché, anche la presenza di un esercizio in perdita, generalmente non compromette l’esistenza del presupposto della continuità: in questo caso, è opportuna l’informativa anche in relazione ai bilanci precedenti.Le imprese hanno tutto l’interesse a fornire un’informativa adeguata, anche per accedere più rapidamente ai finanziamenti introdotti dagli articoli 1 e 13 del decreto 23/20.

Infatti, come evidenziato sul Sole di domenica 12, è opportuno introdurre, anche prima della conversione della norma, “presidi” per evitare di traslare il rischio delle imprese (in specie Pmi) agli intermediari creditizi, con tutte le prevedibili conseguenze a livello economico e finanziario (“La scommessa sui finanziamenti e i comportamenti dei beneficiari”, pagina 17).

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