Diritto

Esame light del tribunale, stop ai controlli sulla fattibilità

In sede di ammissione verifiche procedurali e sulla formazione delle classi

ADOBESTOCK

di Marco Aiello e Stefano A. Cerrato

Un’altra caratteristica di rilievo del piano di ristrutturazione è il fatto che il tribunale, in sede di ammissione, verifica solo il rispetto della procedura di presentazione della proposta e la correttezza dei criteri utilizzati per la formazione delle classi. Non è previsto quindi un vaglio di merito relativo alla fattibilità del piano (come nel concordato liquidatorio) o alla non manifesta inidoneità del piano a soddisfare i creditori (come nel concordato in continuità).

Effettuate verifiche di carattere soprattutto procedurale, il tribunale nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, stabilisce le date iniziale e finale per l’espressione del voto e fissa il termine per il deposito delle spese di procedura.

L’avvio della procedura con comporta lo spossessamento del debitore, che conserva la gestione dell’impresa (da condursi, però, nell’interesse prioritario dei creditori), sia ordinaria che straordinaria, ancorché sotto il controllo del commissario giudiziale. Il debitore è tenuto a informarlo preventivamente per iscritto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dell’esecuzione di pagamenti non coerenti con il piano.

Il commissario, quando ritenga che l’atto in questione possa arrecare pregiudizio ai creditori o non sia coerente con il piano, lo segnala per iscritto all’imprenditore e, se presente, all’organo di controllo. Se l’atto viene compiuto ugualmente, esso resta valido ed efficace, ma il commissario informa il tribunale, affinché dia corso al procedimento di revoca del decreto di apertura della procedura e, su istanza di uno o più creditori o del pubblico ministero, dichiari la liquidazione giudiziale.

Una serie di rinvii normativi rende la disciplina relativa alla prededucibilità dei crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore simile a quella prevista per il concordato preventivo:

occorre l’autorizzazione giudiziale per contrarre finanziamenti prededucibili, che in assenza del placet sono validi ed efficaci, ma non godono della prededucibilità;

è richiesta l’autorizzazione anche per la concessione di prelazioni opponibili alla massa, che sono altrimenti precluse, come sono inefficaci le ipoteche giudiziali perfezionatesi nei novanta giorni antecedenti l’iscrizione della domanda nel Registro delle imprese.

Anche le operazioni di voto sono regolate essenzialmente attraverso il rinvio alle norme del concordato preventivo. La proposta è approvata se, in ciascuna classe, è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto o, in difetto, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei votanti, purché abbiano votato i titolari di crediti che rappresentino almeno la metà di quelli inseriti nella classe. Non è ammesso il cross class cram down (si vedano l’articolo in alto e la scheda).

Come nel concordato preventivo, non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore messi in atto in esecuzione del piano omologato e in essi indicati ma, diversamente dal concordato, l’esenzione non riguarda gli atti legalmente effettuati dal debitore a partire dall’apertura della procedura e fino all’omologazione.

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