Stop all’Irap precluso alle aziende in difficoltà secondo i parametri Ue
La situazione problematica deve essere essere presente già al 31 dicembre 2019
L’esclusione dal saldo (2019) e della prima rata dell’acconto (2020) Irap non vale per tutti i soggetti. In particolare, non ne possono fruire le imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano già in una situazione di difficoltà (secondo i parametri unionali).
Oltre alle specifiche esclusioni previste dall’articolo 24 del Dl rilancio (ad esempio, soggetti con ricavi superiori a 250 milioni di euro), occorre ricordare che lo stesso articolo 24, al comma 3, prevede che l’esclusione da Irap si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» e successive modifiche. Queste limitazioni trovano applicazione anche per altre disposizioni agevolative, come il contributo a fondo perduto dell’articolo 25 del Dl rilancio.
Nella citata Comunicazione, alla sezione 3.1, viene previsto che la Commissione considererà compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Tfue aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificatamente indicate. Vengono individuati cinque parametri.
Si prevede, per prima cosa, che l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme - quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni - a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa.
Inoltre viene stabilito (lettera c) del paragrafo 22 della Comunicazione) che l’aiuto può essere concesso a imprese che non si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Gazzetta Ufficiale, legge 187 del 26 giugno 2014, pagina 1).
A tal fine va rilevato che, in base alle predette disposizioni, è considerata «impresa in difficoltà» un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle Pmi costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle Pmi nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle Pmi costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle Pmi nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un’impresa diversa da una Pmi, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (Ebitda/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
In presenza di almeno una di queste circostanze, dunque, non può trovare applicazione l’esclusione Irap stabilita dall’articolo 24 del Dl rilancio. Peraltro, va rilevato che queste “condizioni” sono state prese in considerazione dalla circolare 15/E/2020 (paragrafo 7) a proposito del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 dello stesso Dl rilancio.