Esenti da Iva le commissioni per i beneficiari del pagamento
Il principio di diritto n. 12 diffuso ieri dall’Agenzia riguarda il regime Iva applicabile alle commissioni pagate alle banche in relazione ai pagamenti effettuati da clienti presso esercenti attraverso moneta elettronica o di erogazioni di contanti nel contesto della stessa operazione. La posizione espressa dall’Agenzia è di ausilio - vedi esenzione da Iva - nel momento che il mercato sempre più utilizza tali mezzi in sostituzione del denaro contante. Va ricordato come la definizione di moneta elettronica sia contenuta nell’articolo 1 paragrafo 3 lettera b) della direttiva 2000/46/Ce quale valore monetario che rappresenta un credito vantato nei confronti dell’emittente incorporato in un dispositivo elettronico e accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall’emittente. Si vedano anche le definizioni di strumenti alternativi al contante reperibili sul sito Bankitalia.
Sulla base di tali premesse oggettive l’Agenzia precisa che le commissioni che la Banca addebita all’esercente, previamente convenzionato, che ha accettato quale pagamento delle prestazioni/cessioni effettuate a favore del proprio cliente sono esenti da Iva ricadendo nell’ampia nozione prevista al 1° comma n1) dell’articolo 10 del Dpr 633/72 (operazioni sui conti correnti, pagamenti, giriconti e così via).
Merita tuttavia segnalare l’inciso «tramite una specifica applicazione informatica» laddove, vista l’ampia nozione di moneta elettronica, si andranno verosimilmente a collocare i nuovi servizi di pagamento digitali denominati bancomat pay tra cui si annoverano il trasferimento di denaro tra privati, l’acquisto di beni e servizi sia online sia presso punti di vendita e altrettanto pagamenti a favore della Pa centrale e locale attraverso smartphone senza quindi la tradizionale carta. L’Agenzia sottolinea come l’esenzione sia collegabile alla garanzia e gestione dei pagamenti che essa offre agli esercenti: vedi in analogia l’“acquiring” di cui alla risoluzione 354/E/07 «Prestazioni di servizi telematici che consentono trasferimenti di fondi tra i soggetti interessati dalle operazioni economiche sottostanti».
In secondo luogo l’Agenzia ritiene esenti da Iva le commissioni che la Banca dovesse versare ai medesimi esercenti convenzionati laddove concedessero ai propri clienti, in aggiunta al servizio di pagamento, anche quello di erogazione denaro: per esempio a fronte di un acquisto per 100 viene utilizzata la carta di pagamento per 150 da cui l’erogazione. Dal punto di vista Iva si ricade nel punto 9 dell’articolo 10 trattandosi di mandato/mediazione sui servizi finanziari già previsto al punto 1).
Agenzia delle Entrate, principio di diritto 12 del 2 aprile 2019
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