Esenzione d’accisa per l’alcol utilizzato per produrre aromi
Per la Corte di Giustizia Ue l’agevolazione è legata alla verifica della destinazione finale dell’alcol etilico
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza resa nella causa C-332/21 del 22 dicembre 2022, Quadrant Amroq Beverages Srl ha statuito che l’alcol impiegato nella produzione di aromi per bevande analcoliche, nonché quello destinato alla produzione di tali prodotti, è ammesso a godere dell’esenzione dall’accisa prevista dall’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), direttiva 92/83.
Il caso nasce dalla richiesta di rimborso delle accise versate dalla ricorrente società rumena in relazione all’acquisto da parte di quest’ultima di aromi utilizzati per la produzione di bevande analcoliche da una società irlandese.
Gli aromi destinati alla preparazione di bevande analcoliche sono prodotti dalla Cmci (controllata irlandese della nota multinazionale PepsiCo), rientrano nella voce di classifica doganale Nomenclatura Combinata 2207 e hanno un titolo alcolmico effettivo superiore all’1,2% in volume.
La direttiva, che mira a un’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche, prevede che gli Stati membri esentino i prodotti disciplinati da tale direttiva dall’accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per evitare qualsiasi frode, evasione o abuso qualora siano utilizzati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico non superiore all’1,2% in volume.
Nella nozione di alcol etilico, ai sensi dell’articolo 20 della direttiva, vi rientrano «tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% in volume e che rientrano nelle voci 2207, relativa all’alcol etilico incorporato in aromi, e 2208, riguardante gli aromi, della Nomenclatura Combinata, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della NC».
Sul punto, l’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83, dispone che i prodotti previsti da tale direttiva sono esentati dall’accisa armonizzata quando sono impiegati per la produzione di aromi. È quindi il fine dell'utilizzo dell’alcol etilico che determina l’applicazione dell’esenzione (Cgue, causa C-163/09). Tuttavia, come rilevato dall’Avvocato Generale, la formulazione di tale disposizione non è priva di ambiguità: essa può essere interpretata nel senso che significa «quando sono destinati ad essere impiegati per la produzione di aromi» oppure «quando sono stati impiegati per la produzione di aromi».
Secondo la Corte di Giustizia, ai fini dell’interpretazione della norma unionale si deve tenere conto non soltanto della norma in sé, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (Cgue, causa C-659/20).
Per l’esenzione dall’accisa in parola, dunque, è necessario verificare la destinazione finale dell’alcol etilico. Nel caso di specie, tale utilizzazione consiste nella produzione di aromi contenenti essi stessi alcol etilico e, dall’altro, nella produzione di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico non superiore all’1,2% in volume.
Sicché, l’esenzione ha lo scopo di neutralizzare l’incidenza delle accise sull’alcol in quanto prodotto intermedio, rientrante nella composizione di altri prodotti commerciali o industriali.
Inoltre, i giudici hanno anche chiarito che gli Stati membri devono adottare una normativa tributaria coerente in tema di esenzione dall’accisa di determinati prodotti: infatti, se lo Stato membro di origine esenta l’alcol etilico per la produzione di aromi destinati a bevande analcoliche, lo Stato membro di destinazione non può adottare un trattamento tributario differente da quello originario, salvo che vi siano degli indizi di frode, evasione o abuso.
La pronuncia in commento appare essere condivisibile e volta ad assicurare la coerenza all'interno dell'imposizione armonizzata delle accise.