Contabilità

Esg anche per i fornitori, ma il riferimento resta un bilancio trasparente

L’informativa sulla sostenibilità (Esg) è destinata a entrare nei bilanci delle imprese, non soltanto di quelle di maggiori dimensioni

di Franco Roscini Vitali

L’informativa sulla sostenibilità (Esg) è destinata a entrare nei bilanci delle imprese, non soltanto di quelle di maggiori dimensioni. Non tanto perché piano piano la norma sarà estesa alla maggior parte delle imprese, ma perché anche le pmi che forniscono imprese di maggiori dimensioni, obbligate a tale informativa, saranno coinvolte da queste: in sostanza, l’informativa si estenderà a tutta la filiera della fornitura.

Le imprese dovranno comunicare nel bilancio anche le informazioni relative all’impatto sociale e ambientale della loro catena di fornitura: pertanto, tale obbligo trascinerà i fornitori, pmi comprese.

Questi nuovi e certamente importanti obblighi si affiancano alle disposizioni che, da sempre, sono alla base della redazione dei bilanci.

In questo momento vi è notevole attenzione sulla sostenibilità che, tuttavia, non deve far dimenticare la primaria funzione del bilancio, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio (articolo 2423 del Codice civile).

La relazione al Dlgs 127/1991, che ha recepito le direttive comunitarie quarte e settima, precisa che l’uso dell’aggettivo «veritiero», riferito alla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria richiede che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato. Ma in alcuni casi si vedono bilanci che non rispettano le norme contenute nel Codice civile, integrate sul piano tecnico dai principi contabili.

Per esempio, bilanci che presentano nell’attivo dello stato patrimoniale attività per imposte anticipate che, in presenza di perdite reiterate, dovrebbero essere se non eliminate quantomeno ridotte.

Nel passivo dello stato patrimoniale, invece, a volte è “dimenticato” l’obbligo d’iscrizione di fondi per rischi e oneri in presenza di obbligazioni in essere alla data di riferimento del bilancio: pertanto, anche il risultato dell’esercizio è sopravalutato.

Per quanto riguarda la nota integrativa, non sempre è fornita l’informativa relativa all’importo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (articolo 2427, n. 9).

Medesime considerazioni riguardano le informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate (articolo 2427, n. 22-bis) e agli accordi che non risultano dallo stato patrimoniale (n. 22-ter).

Più in generale, l’informativa in nota integrativa è, nei bilanci delle pmi soprattutto, a volte carente, cosicché il lettore non riesce a cogliere gli aspetti essenziali dell’andamento e della qualità delle voci patrimoniali ed economiche.

Quelli sintetizzati sono soltanto alcuni esempi di norme contabili e d’informativa in alcuni casi, più o meno volutamente, non rispettate.

Il rischio che si deve evitare è che i nuovi obblighi d’informativa sulla sostenibilità possano far dimenticare la funzione primaria del bilancio e, pertanto, il rispetto delle norme di legge e dei principi contabili.

Inoltre, informazioni disseminate in numerose pagine possono distogliere il lettore del bilancio dalle questioni contabili più rilevanti che magari il redattore del bilancio vuole, se non occultare, quantomeno non approfondire.

In definitiva l’informativa sulla sostenibilità deve affiancare e completare i bilanci senza che redattori e lettori dimentichino la primaria funzione degli stessi.

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