Esito della fattura da comunicare
I diversi esiti veicolati dallo Sdi a seguito della trasmissione delle fatture richiedono comportamenti diversi e reazioni immediate a cura del cedente /prestaore ovvero del cessionario/committente.
Il provvedimento di attuazione della fattura elettronica del 30 aprile 2018 conferma che la fattura si intende emessa nel momento in cui ha superato i controlli formali previsti e quindi in presenza di una ricevuta di scarto il documento fiscale non si può considerare valido. In tali casi il cedente/prestatore può effettuare una nota di variazione contabile valida ai fini interni senza trasmettere la stessa allo Sdi per rettificare la registrazione della fattura di solito contestuale alla produzione dei documenti nei sistemi gestionali. In questo caso il cessionario non ha ricevuto alcun documento fiscale dallo Sdi e quindi non effettuerà nessuna registrazione contabile in attesa di ricevere il documento corretto.
Nel caso di ricevuta di consegna trasmessa dallo Sdi, l’operazione ai fini fiscali è da intendersi positivamente conclusa e quindi non è necessario effettuare azioni aggiuntive rispetto ai normali processi contabili e gestionali.
Nel caso di ricevuta di mancato recapito il cedente/prestatore deve comunicare al cessionario soggetto passivo Iva, utilizzando canali alternativi allo Sdi, che la fattura elettronica è a sua disposizione nell’area web riservata delle Entrate. Tale comunicazione va effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica per consentire una ricerca puntuale al cliente della fattura messa a disposizione. Fra l’altro tale comunicazione può essere inserita nei normali processi di notifica del credito. Per il cessionario, soggetto passivo Iva, tale comunicazione è necessaria in quanto, ai soli fini della detraibilità Iva, la data di ricezione è la data di presa visione della stessa sul sito web delle Entrate da parte del cessionario/committente e non dalla data di ricezione del documento inviato per altri canali dal cedente. Il cessionario può limitare i casi di mancato recapito utilizzando il sistema di preregistrazione che consente di collegare direttamente il canale di recapito univoco con la propria partita Iva.
Nel caso di fatture trasmesse ai consumatori o ai soggetti rientranti nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario, il cedente/prestatore può comunicare – anche contestualmente alla trasmissione a mezzo Sdi – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web delle Entrate.