Professione

Esperti tributari abilitati alla difesa in commissione

Lo stabilisce la risoluzione del Mef n. 7, a patto che rispettino le norme che disciplinano la professione

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di Andrea Taglioni

Non vi è incompatibilità all’iscrizione all’elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle commissioni tributarie, dell’esperto tributarista che svolge la sua attività in forma societaria purché rispetti le norme che disciplinano la professione non organizzata in ordini e collegi.

Qualora, invece, le disposizioni della professione non ordinistica non venissero rispettate, l’iscrizione nell’elenco può essere mantenuta a patto che il professionista non rivesta, nella suddetta società, la qualifica di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi come finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale oppure, sia amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, ovvero, presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. A precisarlo è la risoluzione Mef n. 7 del 22 ottobre.

Il tecnicismo che caratterizza il procedimento tributario ha indotto il legislatore a prevedere per il ricorrente, per le controversie pari o superiore a 3mila euro, l’obbligatorietà di munirsi dell’assistenza di un difensore abilitato.

La possibilità di rappresentare il ricorrente è riservata a diverse categorie professionali per ognuna delle quali, però, sono previste specifiche prerogative. Tra i soggetti che possono assistere i contribuenti nella generalità delle controversie rientrano, ad esempio, gli avvocati, i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro.

Tali professionisti vanno distinti dai soggetti con abilitazione limitata a determinate materie. Ad esempio, ingegneri, architetti e geometri che sono abilitati per le sole cause in materia catastale.

Tra i professionisti che possono assistere i contribuenti nella fase contenziosa rientrano anche altri soggetti, tra cui i periti ed esperti tributari per i quali, però, il rilascio dell’abilitazione è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda comprovante non solo i requisiti generali, ma anche di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa.

Da qui la richiesta dell’associazione interpellante finalizzata a chiarire se l’esercizio di attività d’impresa complementare e accessoria all’attività di esperto tributarista, mediante società di mezzi o di servizi, delle quali il soggetto iscritto è socio, fosse incompatibile con l’iscrizione nell’elenco degli abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie. Ripercorrendo il quadro normativo il documento di prassi riconosce che l’ordinamento, nonostante le incompatibilità connesse alla qualità di socio ovvero di amministratore o presidente di società commerciali, prevede la possibilità, per il professionista non iscritto ad albi o collegi, di esercitare la propria attività in forma societaria. Ne consegue che eventuali casi di incompatibilità devono essere valutati verificando l’oggetto sociale e la natura dell’attività svolta dalla società di cui il professionista si avvale.

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