Esproprio terreni, se cambia la destinazione non spetta il rimborso sulle somme tassate
Non spetta il rimborso della somma che il Comune, sostituto d’imposta, ha trattenuto (a titolo di ritenuta Irpef pari al 20%) sull’importo corrisposto ad una contribuente quale risarcimento per l’occupazione appropriativa dei suoi terreni che, all’epoca dell’esproprio, avevano destinazione edificatoria. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n.12333 del 9 maggio.
L’agenzia delle Entrate ha censurato l’insufficiente motivazione della sentenza della Ctr con riferimento all’individuazione della natura edificatoria del terreno all’epoca del primo atto della procedura espropriativa, preordinata alla costruzione di una scuola. In particolare, secondo i giudici di appello, i terreni espropriati non erano mai stati classificati dal Prg nelle zone omogenee (da “A” a “D”) ex articolo 11, comma 5, legge n. 413/1991 e, di conseguenza, non essendo compresi in tali zone, non potevano essere tassate le relative plusvalenze da redditi diversi ex articolo 81,comma 1, lett. b), Tuir.
La Cassazione ha accolto il ricorso e ha richiamato il proprio orientamento (nn. 16231/04, 4617/05, 652/12, 11409/15) secondo cui, ai fini dell’assoggettamento a imposizione, occorre solo verificare se l’area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una delle zone omogenee o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero, in linea di fatto, per un piano attuativo di secondo o terzo livello (Cassazione, n. 9455/06).
Tuttavia, la previsione del piano regolatore locale che l’area non si trovi in una delle suddette zone, ma in un’altra con diversa destinazione, non consente di escludere l’imponibilità ben potendo la stessa area, per la sua destinazione effettiva, essere inerente alle zone omogenee ex articolo 11, 5 comma, legge n.413/91.
Questo si è verificato nella fattispecie esaminata: sia perché l’effettiva qualificazione e destinazione edificatoria dei terreni era stata accertata dal Tribunale ordinario con la sentenza che quantificava il risarcimento del danno per l’occupazione conseguente all’illegittimo esproprio; sia perché, ex articolo 10, legge n.412/75, la scelta delle aree da espropriare per l’edilizia scolastica comporta la variazione automatica in zona F dell’area edificabile rientrante nelle zone B o C del Prg.