Fallimento, al Pm poteri ampi
Mano libera al pubblico ministero nel chiedere la dichiarazione di fallimento. Il rappresentante dell’accusa può infatti far viaggiare su due binari diversi e separati l’indagine preliminare e la cosidetta notitia decoctionis, sintomo inequivocabile dell’insolvenza dell’impresa debitrice. Lo ribadisce la Prima sezione civile della Cassazione (sentenza 8903/17, depositata ieri) intervenendo sul ricorso di legittimità di un’immobiliare romana fallita nel 2011 sotto il peso di ingenti debiti (tra cui un conto tributario da 116 milioni di euro).
La questione è se il promotore della pubblica accusa debba o meno tenere a riferimento l’esito - quantomeno prevedibile - dell’indagine penale nel momento in cui decide di esercitare la facoltà prevista dalla legge fallimentare - articolo 7 del Rd 267/1942, “Iniziativa del pubblico ministero”.
Secondo il ricorrente il rappresentante dell’accusa dovrebbe tenere in stretta connessione e dipendenza da un lato la condotta penalmente rilevante, dall’altro la possibilità di chiedere l’intervento del Tribunale fallimentare. Nel caso specifico il Pm aveva invocato l’apertura della procedura concorsuale nonostante avesse di fatto già abbandonato l’ipotesi accusatoria di appropriazione indebita, avendo ritenuto che dal fascicolo penale emergevano comunque chiari sintomi di decozione dell’impresa. In particolare, il Gip aveva già posto sotto sequestro preventivo penale beni e conti dell’immobiliare - lasciando intravvedere un segnale di «diminuzione fraudolenta dell’attivo» (articolo 7 della legge fallimentare), e inoltre lo stato passivo evidenziava una proposta di transizione fiscale per circa 100 milioni di euro, corrispondenti alle iscrizioni a ruolo.
Per la Cassazione tanto è sufficiente per promuovere il fallimento da parte dell’ufficio della Procura, perchè una rilettura ragionata dell’articolo 7 rende chiara l’ampiezza dei poteri dell’accusa, visto che la notitia decotionis può essere trovata anche all’interno di un procedimento civile. Peraltro, sottolinea la Prima, una cosa è l’iniziativa della richiesta di fallimento riconosciuta al Pm, altra è la decisione, che spetta comunque al Tribunale fallimentare. Inoltre a smentire l’orientamento più restrittivo c’è la mancanza di motivazione alla richiesta di fallimento - il Pm non è infatti tenuto a enunciare le ragioni dell’interesse pubblico per il quale agisce.
Quanto poi al debito fiscale, la Cassazione ha da tempo stabilito la sua rilevanza come elemento sintomatico di una situazione di insolvenza (115/2001), tanto più se considerato all’interno di altri elementi, per esempio in questo caso la proposta di transazione fiscale in un quadro conclamato di dissesto di bilancio.
Sentenza n. 8903/2017 della Cassazione