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Entrate ed Enea: gli interventi combinati di eco e sismabonus non sono trainati

Modificate anche le istruzioni al modello di comunicazione all’Agenzia. Confermato il criterio di calcolo della spesa massima per gli altri lavori trainati

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di Cristiano Dell'Oste

I lavori “combinati” di eco e sismabonus non rientrano tra gli interventi trainati che possono avere il superbonus del 110 per cento. È quanto si legge nella risposta numero 3 contenuta nella Faq diramate dall’Enea e condivise - come riportato nell’intestazione - con il ministero dello Sviluppo economico e l’agenzia delle Entrate.

Si tratta degli interventi su parti comuni di edifici condominiali in zona sismica 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (disciplinati dal comma 2-quater.1 dell’articolo 14 del Dl 63/2013), con un miglioramento di una o due classi di rischio sismico.

A norma legge, i lavori trainati sono tutti quelli contenuti nell’articolo 14 citato, compresi quindi gli interventi combinati. La Faq dell’Enea, però, afferma il contrario, perché questi lavori, pur essendo elencati dall’articolo 14, sarebbero già compresi in quelli trainanti: «Trattandosi di una detrazione alternativa - si legge nella Faq -, spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle due detrazioni che sostituisce».

Per tenere conto del chiarimento, nella serata di lunedì 12 ottobre sono state rettificate le istruzioni al modello per comunicare l’opzione di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi (approvato con provvedimento del direttore delle Entrate prot. 283847/2020 dell’8 agosto scorso e corretto con il provvedimento prot. 326047/2020). In particolare, i lavori “combinati”, contraddistinti dalle codifiche 24 e 25, hanno perso la “X” che li indicava come «intervento trainato superbonus».

La rettifica è tempestiva, perché da giovedì 15 ottobre sarà possibile inviare in via telematica alle Entrate le comunicazioni con l’opzione di cessione o sconto in fattura. Comunque, la comunicazione per i lavori di miglioramento energetico dovrà essere giocoforza posticipata, dato che manca ancora il portale dell’Enea per l’invio delle asseverazioni di ecobonus al 110%, invio che deve precedere di cinque giorni lavorativi l’inoltro alle Entrate (si veda l’articolo su NT+ Fisco).

Il paradosso dei lavori combinati
La questione non è una delle più frequenti, ma coinvolge cifre elevate, perché i lavori combinati hanno un plafond di spesa pari a 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Se fosse possibile considerarli come interventi trainati, si potrebbero avere dei casi di superamento dei limiti di spesa massima fissati dal decreto Rilancio.

Pensiamo ad esempio a un mini-condominio composto da quattro unità immobiliari sulle cui parti comuni viene eseguita una coibentazione trainante (come regolata dal comma 1, lettera a, dell’articolo 119 del Dl Rilancio). Sullo stesso edificio è possibile senz’altro fare un intervento di sismabonus al 110% (anche senza miglioramento di classe sismica), con una spesa massima di 96mila euro per unità. Secondo la Faq Enea non è invece possibile fare un intervento combinato di sisma ed ecobonus agevolato al 110% con una spesa massima complessiva per tutte e quattro le unità di 544mila euro (e anche più di 136mila euro per la singola). Peraltro, l’intervento combinato - per essere tale - richiederebbe pur sempre un qualche lavoro di miglioramento energetico, che entrerebbe in concorrenza con gli altri eventuali lavori trainanti o trainati, e l’incremento di almeno una classe sismica.

La formula per la spesa dei lavori trainati
Le Faq dell’Enea, alla risposta numero 6, confermano anche il criterio di calcolo della spesa massima per i lavori trainati indicato nel modello di asseverazione allegato al Dm Asseverazioni 6 agosto 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre scorso). La formula è: «Detrazione massima diviso 1,1». Ad esempio, per la sostituzione della caldaia con un modello condensazione ad alta efficienza, la spesa massima su cui calcolare il superbonus è 27.272 euro, a fronte di una detrazione massima di 30mila euro (prevista dalla legge 296/2006). Cioè 30.000 : 1,1.

Anche in questo caso - come più volte rilevato - la norma di legge indicherebbe un criterio diverso, perché al comma 2 dell’articolo 119 si dice che l’aliquota del 110% si applica ai lavori trainati «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente». Ed è chiaro che il limite di spesa dell’ecobonus ordinario per le caldaie (65%) non è 30.000 euro, ma 46.153 euro, da cui discenderebbe una spesa massima per il 110% di 50.769 euro. Ma tant’è. Le indicazioni amministrative sembrano ormai assestate ed è più che probabile che la prassi professionale le seguirà, anche per il livello delle responsabilità in gioco da parte di chi assevera e appone il visto di conformità, soprattutto nei casi di cessione dei crediti alle banche.

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