Imposte

Per il superbonus «eco» serve la ricevuta Enea

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di Giorgio Gavelli

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. O, comunque, nel caso di cessione delle rate residue per cui è già iniziata la detrazione, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

In caso di “superbonus” (non antisismico) la comunicazione è comunque inviata solo a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.

A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet delle Entrate. Entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto, la comunicazione può essere annullata o può esserne inviata una sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Per gli stati di avanzamento lavori successivi al primo devono essere indicati il protocollo telematico e l’anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione (cioè quella relativa al primo Sal).

L’uso dei crediti trasferiti
I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta “ricevuti” dall’originario beneficiario solo in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese da parte del contribuente (mancano ancora i codici tributo). Quindi, anche inviando il modello dal 15 ottobre prossimo, la prima compensazione avverrà non prima di gennaio 2021. Cessionari e fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Per questa compensazione non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010 (oltre i 1.500 euro di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti non è possibile la compensazione se non previo pagamento di tali importi), dall’articolo 34 della legge 388/2000 (700.000 euro annui, elevati ad un milione per l’anno 2020) e all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti del quadro RU). In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione. In questo caso, la comunicazione della cessione avviene solo a cura del soggetto cedente (a pena d’inefficacia), dopo aver proceduto alla conferma dell’opzione, utilizzando le medesime funzionalità. I cessionari, a loro volta, utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare sempre con le stesse modalità.

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