Adempimenti

Fattura elettronica, l’adempimento del cliente «esonera» l’associazione sportiva

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di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio


Obbligo di fatturazione elettronica per associazioni sportive, di promozione sociale, pro loco e altri soggetti che scelgono il regime forfettario (legge 398/1991) salvo adempimento da parte del cliente. È quanto emerge dalla risposta fornita dal Mef in commissione Finanze della Camera ( clicca qui per consultarla ) al question time presentato da Giovanni Currò (M5S) con cui vengono confermate le prime indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate. I dubbi erano sorti attorno alla formulazione dell’articolo 10, comma 01, del Dl 119/2018 (decreto fiscale) stando al quale gli enti che hanno esercitato l’opzione per il regime forfettario della legge 398/1991, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali per un importo superiore a 65mila euro, “assicurano” che la fattura elettronica sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.

Tenuto conto del tenore della norma, con il quesito posto all’attenzione del Mef, si chiedeva, dunque, di chiarire i possibili effetti in caso di diniego, ritardo o omissione da parte del cessionario nonché di specificare la modalità di fatturazione (cartacea o elettronica) nei casi in cui il cliente non sia soggetto passivo d’imposta o rientri tra le categorie esonerate (ad esempio professionisti che aderiscono al regime forfettario). Va detto che la disposizione in esame non contiene alcuna indicazione in merito alle modalità da adottare per assicurare la corretta emissione della fattura e pertanto il puntuale adempimento è rimesso agli accordi tra le parti. La mancanza di un vero e proprio obbligo in capo al cessionario, tuttavia, risiede prevalentemente nel fatto che la fattispecie in esame non configura una inversione contabile poiché debitore d’imposta resta il cedente/prestatore, al quale spetta comunque la responsabilità per l’emissione della fattura nonché per l’assolvimento dell’imposta.

Eventuali errori e/o omissione determineranno l’irrogazione delle sanzioni, non già nei confronti del cessionario, quanto a carico dei soggetti che optano per la legge 398 del 1991 e che restano, come detto, soggetti passivi Iva per le operazioni attive.

Come precisato dall’agenzia delle Entrate in un confronto pubblico con il Cndcec del 15 gennaio 2019, tale esonero non vieta a questi ultimi di avvalersi comunque della fatturazione elettronica applicando le disposizioni contenute nell’articolo 1 del Dlgs 127/2015. Tale impostazione viene ribadita anche dal Mef dalla cui risposta emerge, dunque, che nel caso di specie il cedente/prestatore che adotta il regime previsto dalla legge 398/1991 potrà adottare la fattura elettronica sia nei casi di ritardo o omissione da parte del cliente sia per scelta propria, stante, come detto, l’assenza di un vero e proprio obbligo in capo al cessionario.

Nulla, invece, precisa il ministero per le ipotesi in cui quest’ultimo sia un consumatore o un soggetto esonerato dalla fatturazione elettronica. Va da sé, tuttavia, che anche in tali casi il cedente/prestatore potrà provvedere autonomamente all’emissione della fattura elettronica.

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