Adempimenti

Fattura elettronica, il nuovo standard dal 1° ottobre moltiplica i codici-documento

Dal 1° ottobre utilizzabili le nuove specifiche, ma l’obbligo scatta dal 2021. I codici «TipoDocumento» passano da 7 a 18

di Luca De Stefani

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.6.1), contenute nell’allegato A del provvedimento del 20 aprile 2020, n. 166579, potranno essere utilizzate per la predisposizione dei file xml dal prossimo 1° ottobre 2020 e il loro utilizzo sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2021.

Al fine di garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, pertanto, la trasmissione al Sistema di interscambio (Sdi) e il recapito delle fatture elettroniche e delle note di variazione potranno avvenire fino al 31 dicembre 2020, anche secondo le specifiche tecniche nella versione 1.5 (provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757).

Questo periodo transitorio era originariamente previsto dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020 (provvedimento del 20 aprile 2020, n. 166579, con la versione 1.6), ma è stato prorogato in considerazione della situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19. Pertanto, la versione 1.6 è stata aggiornata alla 1.6.1, al fine di adeguare le date di fine validità per taluni codici e la data di entrata in vigore di taluni controlli.

Le novità

Le principali novità della versione 1.6.1 dell’xml è l’inserimento di nuovi codici «TipoDocumento», un maggior dettaglio dei codici «Natura» dell’operazione e nuovi codici «Tipo ritenuta» e «Modalità pagamento».

In particolare, i codici relativi al tipo di documento sono passati da 7 a 18, con l’introduzione di specifici codici, ad esempio, per le fatture differite (TD24 per beni e servizi o TD25, per triangolazioni interne) e per le cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26).

Per le fatture (non autofatture) per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa va usato il codice TD27, vanno riportati i dati del soggetto emittente, sia nel campo del cedente che in quello del cessionario.

Questa fattura non va consegnata, né spedita, al destinatario, ma va inviata al Sistema d’interscambio (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 e 15 novembre 2018 e faq del 27 novembre 2018, n. 40, nel portale «Fatture e corrispettivi»).

Inoltre, deve essere registrata solo nel registro Iva delle vendite e non in quello degli acquisti (faq delle Entrate del 19 luglio 2019, n. 139 e Assosoftware del 29 gennaio 2019).

Rimarrà il TD20, invece, il codice per l’autofattura per regolarizzazione. Dovrà essere usato il codice TD16, per integrare le fatture passive in reverse charge interno, le quali possono (senza obbligo) essere inviate al Sdi (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 e faq 36).

L’autofattura

Non è stato previsto alcun codice per l’autofattura che deve emettere il soggetto passivo Iva che ha acquistato beni o servizi presso un produttore agricolo esonerato, pertanto, dovrà continuare ad emette una fattura normale con codice TD01, indicando se stesso sia come fornitore che come cliente (si veda Norme e tributi Plus Fisco del 6 marzo 2020).

Sono stati introdotti, poi, nuovi codici per creare file xml per integrare le fatture degli acquisti di beni Ue (TD18) e per l’integrazione o l’autofattura degli acquisti di servizi dall’estero (TD17), per i quali, ad oggi, permane il non obbligo di invio al Sdi.

Dovrà essere chiarito se l’eventuale invio di questi file potrà consentire l’esonero dall’esterometro per queste operazioni.

Infine si useranno i codici TD21 per l’autofattura per splafonamento, TD22 per l’estrazione beni da deposito Iva e TD23 per l’estrazione beni da deposito Iva con versamento dell’Iva.

Relativamente ai codici natura Iva, si è passati da 7 a 24 e ciò agevolerà l’agenzia delle Entrate nella predisposizione della dichiarazione Iva precompilata, anche se sarà ancora il contribuente a dover ridurre l’Iva detraibile per alcune operazioni (si veda il Sole 24 Ore del 5 marzo 2020).

Sono state specificate, poi, nuove codifiche per il «TipoRitenuta», per il contributo Inps, per Enasarco, per Enpam o altri contributi previdenziali.

È stato eliminato l’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo, che per le fatture è sempre di 2 euro.

Infine, è stato introdotto il nuovo codice «ModalitàPagamento» per il PagoPA (MP23).

Le novità

1. I codici eliminati

I codici natura N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) non si potranno più utilizzare dal 1° gennaio 2021.

2. Nuovi codici

Introdotti i codici N2.1 (non soggette a Iva ex articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72), ad esempio per i servizi generici resi a soggetti passivi extra-Ue o le prestazioni di servizi relative a beni immobili situati in paesi extra-Ue (utilizzabile anche per evitare l’esterometro) e N2.2 (non soggette – altri casi), ad esempio per le «cessioni gratuite di beni» non propri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4, Dpr 633/72, le cessioni di denaro, di crediti in denaro, di aziende, di terreni non edificabili e così via, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, Dpr 633/72, i forfettari e i minimi;

3. Operazioni non imponibili

Nuovi codici per operazioni non imponibili: N3.1 (esportazioni); N3.2 (cessioni intracomunitarie); N3.3 (cessioni verso San Marino); N3.4 (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione); N3.5 (a seguito di dichiarazioni d'intento) e N3.6 (altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond);

4. Inversione contabile

Nuovi anche i codici per operazioni attive in inversione contabile: N6.1 (cessione di rottami e altri materiali di recupero); N6.2 (cessione di oro e argento puro); N6.3 (subappalto nel settore edile); N6.4 (cessione di fabbricati); N6.5 (cessione di telefoni cellulari); N6.6 (cessione di prodotti elettronici); N6.7 (prestazioni comparto edile e settori connessi); N6.8 (operazioni settore energetico) e N6.9 (altri casi).

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