Fattura elettronica senza vincolo agli utenti per la registrazione
Dopo la risposta a Telefisco e la Faq del 13 febbraio, i gestionali confermano la data del documento come elemento prevalente lasciando all’operatore l’eventuale modifica
Merita qualche considerazione la risposta «Regime del registrato e imputazione dei ricavi» fornita dall’agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco 2025. Il tema è quello delle fatture elettroniche prodotte negli ultimi giorni dell’anno e trasmesse allo Sdi (Sistema di interscambio) nei successivi 12 giorni, per le quali lo Sdi rilascia la relativa ricevuta nei primi giorni dell’anno successivo.
Tale modalità di produzione e successiva trasmissione della fattura comporta vari effetti, legati al momento in cui avviene l’annotazione della stessa sul registro Iva delle fatture emesse.
In questo caso l’agenzia delle Entrate già in passato aveva chiarito (circolare 14/E/2019, paragrafo 3.2) che il contribuente ha due possibilità:
- registrare immediatamente la fattura nel registro Iva delle fatture emesse, con riferimento alla data di produzione della fattura stessa riportata all’interno del file Xml, ancorché non disponga ancora della ricevuta prodotta dallo Sdi;
- attendere la ricevuta prodotta dallo Sdi e registrare la fattura con riferimento alla data in cui la stessa si considera effettivamente emessa, indicando nel registro Iva la data di emissione.
In occasione di Telefisco 2025 l’agenzia delle Entrate ha incentrato la sua risposta esclusivamente sulla seconda modalità di annotazione della fattura (si veda l’articolo «Contabilità semplificata, imputazione dei ricavi nell’anno di invio allo Sdi»), che fa riferimento alla data in cui la fattura è considerata effettivamente emessa, senza però ricordare ai lettori che le modalità di annotazione sopra illustrate sono entrambe possibili e consentite.
L’agenzia delle Entrate nei giorni scorsi:
- ha confermato per vie brevi ad AssoSoftware che la risposta fornita a Telefisco 2025 è da considerarsi sicuramente corretta, ma non esaustiva in quanto incentrata nel fornire chiarimenti in relazione a un singolo quesito e non a fornire una trattazione completa sulle diverse modalità di annotazione delle fatture emesse;
- ha integrato con la Faq del 13 febbraio 2025 la risposta di Telefisco 2025, precisando che risulta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla «Data» indicata nella sezione «Dati generali del file Xml della fattura elettronica» (si veda l’articolo «La registrazione della fattura può anticipare l’emissione»).
Rimane quindi possibile continuare a operare con tutta tranquillità utilizzando le medesime modalità adottate negli ultimi anni, seguendo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.2 della circolare n. 14/E/2019: «Tuttavia, in riferimento a tale ultima indicazione (data di emissione della fattura), anch’essa deve essere letta alla luce del mutato quadro tecnico-normativo descritto nel paragrafo 3.1. Ne deriva, considerata altresì la finalità dell’articolo 23 del decreto Iva, volto, in primo luogo, alla corretta liquidazione dell’imposta, che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica - coerente con l’effettuazione dell’operazione, l’esigibilità dell’imposta e la relativa liquidazione - è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse. E ciò sarà possibile anche nell’ipotesi di fattura cartacea o di fattura elettronica extra Sdi».
Peraltro, va ricordato che tale chiarimento era stato fornito su istanza di molti contribuenti e di AssoSoftware stessa, in quanto la generalità dei software gestionali da sempre numera e annota contestualmente sui registri Iva le fatture emesse al momento della loro generazione, prima dell’invio allo Sdi e quindi prima di disporre della ricevuta telematica.
Sul punto la stessa circolare 14/E/2019 aveva anche precisato, in merito all’emissione della fattura e pur non riferendosi direttamente alla registrazione, che tale «impostazione, peraltro, è finalizzata a mantenere un principio di semplificazione e agevolazione per l’operatività dei soggetti passivi Iva (…) anche in considerazione di possibili difficoltà tecniche momentanee di collegamento alla rete in fase di predisposizione o trasmissione dei file delle fatture, oltre che evitare ulteriori costi operativi in termini di revisione dei sistemi gestionali e informatici che consentono oggi di predisporre una fattura».
Tale facoltà deriva infatti dall’esigenza degli operatori di non essere costretti a “monitorare” la data in cui la fattura elettronica è transitata per lo Sdi ai fini di considerare la stessa nella registrazione della stessa nel registro previsto dall’articolo 23 del Dpr 633/1972.
Un’ulteriore motivazione risiede nella necessità di garantire la corretta sequenzialità della numerazione delle fatture all’interno del registro Iva, sequenzialità che verrebbe meno nel caso in cui l’annotazione delle stesse avvenisse sulla base della data della ricevuta dello Sdi e non della data documento.
In conclusione, la generalità delle software house associate ad AssoSoftware, tenuto conto delle conferme ricevute con la Faq delle Entrate del 13 febbraio 2025, continuerà a utilizzare nelle proprie procedure contabili la data del documento come elemento prevalente per la registrazione delle fatture emesse, lasciando eventualmente la possibilità all’utente di intervenire in modifica, qualora richiesto.