Adempimenti

FATTURA ELETTRONICA/Operazioni B2B, copia cartacea possibile ma senza rilevanza fiscale

immagine non disponibile

di Alessandro Mastromatteo e Federica Polsinelli

Possibile invio di copia analogica della e-fattura al soggetto passivo di imposta senza alcuna rilevanza fiscale; divieto di emissione della fattura elettronica per tutte le prestazioni potenzialmente oggetto di trasmissione con tessera sanitaria; un unico codice vincolante per il “tipodocumento” il TD20 previsto per le autofatture-denuncia. Questi alcuni dei chiarimenti forniti da ultimo dall’agenzia delle Entrate.

Copia di cortesia

È sempre possibile inviare anche al cliente soggetto passivo di imposta una copia analogica “di cortesia” della fattura trasmessa a mezzo SdI senza alcuna valenza fiscale.

Questa prassi operativa non è infatti vietata da alcuna disposizione normativa o regolamentare ma certamente non rappresenta la scelta ideale per una gestione completamente dematerializzata dei cicli attivi e passivi di fatturazione. Si dovrebbe limitarne quanto più possibile l’uso, anche solo per non ingenerare dubbi nel ricevente circa la sua rilevanza fiscale.

La consegna di una copia analogica, almeno in una prima fase di avvio dell’obbligatorietà, può comunque rappresentare uno strumento di ausilio nella gestione dei rimborsi spese dei dipendenti, laddove il fornitore emetta fattura elettronica direttamente nei confronti del datore di lavoro. Fare rilasciare al dipendente, previa espressa richiesta, la copia di cortesia della fattura potrebbe garantire un più rapido rimborso delle spese da questo sostenute con proprie risorse unitamente all’utilizzo, quanto più possibile, di mezzi di pagamento tracciabili. Tale documento cartaceo andrebbe poi riconciliato, ai fini della rendicontazione dei rimborsi, con la fattura elettronica direttamente ricevuta dall’azienda. Parallelamente, ed in ogni caso, il dipendente potrebbe richiedere di fare inserire anche negli “altridatigestionali” della fattura elettronica i suoi dati personali: così una volta ricevuto il file xml, la rendicontazione della spesa sarebbe semplificata dalla lettura di tali informazioni immediatamente ricollegabili al rimborso da effettuare.

Tuttavia, dal punto di vista gestionale, più articolata è certamente la fattispecie che si verificherà con maggiore frequenza sia in ragione della moratoria delle sanzioni sia per il fatto che, dal 1° luglio 2019, si potrà emettere fattura immediata entro 10 giorni dalla effettuazione dell’operazione: l’esercente non rilascerà in questo caso fattura immediata ma consegnerà al dipendente scontrino, ricevuta fiscale, documento commerciale, quietanza o, in caso di pagamento tracciabile, la ricevuta del Pos. In questo caso è indispensabile, ai fini del rimborso, che la fattura elettronica ricevuta in azienda contenga il richiamo, come già indicato dall’agenzia delle Entrate, al documento rilasciato all’atto della cessione o prestazione.

Operatori sanitari

L’Agenzia ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 10-bis del Dl 119/2018, tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fattura elettronica. La legge di Bilancio, approvata lo scorso 30 dicembre, ha difatti trasformato l’esonero inizialmente previsto in un vero e proprio divieto che resta valido anche in presenza di opposizione da parte del paziente.

Il discorso potrebbe poi complicarsi in riferimento a determinate categorie di professionisti, come i fisioterapisti, che svolgono attività non ricomprese nell’elenco previsto dal decreto legislativo 175/2014 sui soggetti obbligati all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria.

Per tutte le categorie attualmente non ricomprese nell’elenco è stato predisposto dal Governo un emendamento al decreto semplificazione che dovrebbe sanare questa carenza normativa, con la conseguenza che gli stessi non potranno emettere fattura elettronica (così come previsto per gli operatori sanitari già interessati dal divieto).

Classificazione codici

L’unico codice vincolante nel tracciato xml è “TD20” previsto per l’autofattura “spia” di cui all’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997. Al contrario, non ci sono differenze sostanziali tra i codici utilizzati per indicare che il documento che si sta emettendo è una fattura, una parcella o altro, dato che in via generale gli stessi fanno riferimento a documenti riconducibili alla più generica voce fattura.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©