Controlli e liti

Finanziamento soci, l’enunciazione non rimette nei termini il Fisco

L’ordinanza 17020 della Cassazione: no alla tassazione dopo 5 anni dalla data di registrazione in termine fisso

di Angelo Busani e Andrea Taglioni

La tassazione dell’enunciazione non può essere effettuata dopo il decorso di cinque anni dalla data in cui l’atto enunciato avrebbe dovuto esser registrato in termine fisso oppure, se si tratti dell’enunciazione di un atto da sottoporre a registrazione solo in «caso d’uso», dalla data in cui si è verificato il caso d’uso.

È questa la rilevante decisione della Cassazione (priva di precedenti in sede di legittimità) contenuta nell’ordinanza 17020 del 16 giugno 2021, emanata con riferimento a un contratto di «finanziamento soci» enunciato nel contesto di un atto di scissione.

La Cassazione sviluppa il suo ragionamento osservando che l’articolo 76 Dpr 131/1986 stabilisce la decadenza dell’amministratore dal potere di pretendere il pagamento dell’imposta di registro con il decorso del quinto anno successivo:
1.
per gli atti non registrati, alla data entro la quale la registrazione avrebbe dovuto essere effettuata;
2. per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, alla data nella quale è avvenuto il deposito che concreta la verificazione del caso d’uso.

Da questa premessa viene disceso che, essendo il finanziamento-soci un contratto da registrare in termine fisso (evidentemente, si trattava di un contratto formato per iscritto, in quanto, per il finanziamento con contratto verbale, non vi è obbligo di registrazione), allora l’Amministrazione non può pretenderne la tassazione per enunciazione dopo un quinquennio dalla data entro la quale il finanziamento soci avrebbe dovuto essere registrato. In altre parole, l’enunciazione di un contratto non registrato non vale a rimettere in termini” l’Amministrazione; né l’enunciazione è qualificabile come “caso d’uso”.

L’effetto della decisione 17020/2021 comporta, dunque, una notevole limitazione, introducendo un criterio temporale, alle pretese del fisco circa la sottoposizione a tassazione delle enunciazioni contenute in attività societarie. Resta il più generale tema dell’individuazione delle fattispecie tassabili per enunciazione, in quanto, essendo il presupposto della tassazione per enunciazione che l'atto enunciato e l'atto enunciante intervengano tra le “stesse parti”, non si vede come si possa intravvedere identità di parti mettendo in relazione un contratto di finanziamento soci (che è un contratto tra socio e società), con il verbale di un'assemblea di scissione (che è la “registrazione” di un'adunanza dei soci) oppure con un atto di scissione (che è un contratto tra due società).

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